STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Convenzione di Parigi
per la protezione della proprietà
intellettuale”
del
20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2
giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il
2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Testo ufficiale in lingua italiano (ai sensi
dell'art. 29.1 b).
Art. 1 (Istituzione
dell'Unione; settore della proprietà industriale)
1. I Paesi ai quali
si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione
della proprietà industriale.
2. La protezione della
proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli
d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di
commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di
provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza
sleale.
3. La proprietà
industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo
all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie
agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini,
granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame minerali, acque minerali, birre,
fiori, farine.
4. Tra i brevetti
d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse
dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione, come: brevetti d'importazione,
brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.
Art. 2 (Trattamento nazionale per i cittadini dei Paesi dell'Unione)
1. I cittadini di
ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda
la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive
accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però
impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi
avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di
ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempre ché siano adempiute le
condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.
2. Tuttavia, nessun
obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove domandata la protezione
potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento
d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.
3. Sono
espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese
appartenente all'Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e
alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un
mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.
Art. 3 (Assimilazione di
talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione)
Sono assimilati ai
cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che
siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e
seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione.
Art. 4 (A) a I) Brevetti,
modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi, certificati di
autore di invenzione: diritto di priorità. G) Brevetti: divisione della
domanda.)
A) 1. Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.
2. é riconosciuto come idoneo a far nascere
il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o
di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione.
3. Per deposito nazionale regolare si deve
considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è
stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di
tale domanda.
B) Di conseguenza,
il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione prima
della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti
nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla
pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di
esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non
potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai
terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto
di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun Paese
dell'Unione.
C) 1. I termini di
priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e
i modelli di utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i
marchi di fabbrica o di commercio.
2. Tali termini cominciano a decorrere
dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è
compreso nel termine.
3. Se l'ultimo giorno del termine è un
giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per
ricevere il deposito delle domande nel Paese ove la protezione è richiesta, il
termine sarà prorogato fino al giorno lavorativo successivo.
4. Deve essere considerata come prima
domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una
domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai
sensi del comma 2 suddetto, depositata nello stesso Paese dell'Unione, a
condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda
successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata
sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver
servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda
anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del
diritto di priorità.
D) 1. Chiunque vorrà
valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fareuna
dichiarazione indicante la data e il Paese di tale deposito. Ciascun Paese
stabilirà in quale momento, a più tardi, questa dichiarazione dovrà essere
effettuata.
2. Tali indicazioni saranno menzionate
nelle pubblicazioni eseguite a cura dell'Amministrazione competente in modo
particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni.
3. I Paesi dell'Unione potranno esigere da
chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda
(descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata
dall'Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da
qualsiasi legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, esente da
spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito
della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un
certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una
traduzione.
4. Altre formalità non potranno essere
richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della
domanda.
Ciascun Paese dell'Unione stabilirà le conseguenze dell'omissione delle
formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano
andare oltre la perdita del diritto di priorità.
5. Altre giustificazioni potranno essere
richieste successivamente.
Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare ilnumero di detto deposito; tale indicazione sarà
pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2.
E) 1. Quando un
disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtù di un
diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di
priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.
2. é, inoltre, consentito di depositare in
un Paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul
deposito di una domanda di brevetto e viceversa.
F) Nessun Paese
dell'Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo
che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da Paesi
diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o
più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è
rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità di invenzione secondo
la legge del Paese.
Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la
priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un
diritto di priorità nelle condizioni ordinarie.
G) 1. Se dall'esame
si rileva che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà
dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come
data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio
del diritto di priorità.
2. Il richiedente potrà anche, di propria
iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna
domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio
del diritto di priorità. Ciascun Paese dell'Unione avrà la facoltà di
determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata.
H) La priorità non
può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i
quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate
nella domanda al Paese di origine, purché l'insieme della documentazione
relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi.
I) 1. Le domande di
certificati d'autore d'invenzione, depositate in un Paese dove i depositanti
hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato
d'autore d'invenzione, fanno nascere il diritto di priorità, istituito col
presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle
domande di brevetti d'invenzione.
2. Nel Paese dove i depositanti hanno il
diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore
d'invenzione, il richiedente di un certificato d'autore d'invenzione fruirà,
giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del
diritto di priorità fondato sul deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione, di modello di utilità o di certificato d'autore d'invenzione.
Art. 4 - bis (Brevetti:
indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi)
1. I brevetti
chiesti nei diversi Paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno
indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri Paesi,
aderenti o no all'Unione.
2. Tale disposizione
deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti
chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di
nullità e di decadenza che per la durata normale.
3. Essa si applica a
tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
4. La stessa regola
varrà nel caso di adesione di nuovi Paesi, per i brevetti esistenti da una
parte e dall'altra al momento dell'adesione.
5. I brevetti
ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi Paesi dell'Unione,
di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi
senza il beneficio della priorità.
Art. 4 - ter (Brevetti:
menzione dell'invenzione nel brevetto)
L'inventore ha il
diritto di essere indicato come tale nel brevetto.
Art. 4 - quater (Brevetti:
brevettabilità in caso di restrizione legale della vendita)
La concessione di un
brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato
per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un
procedimento brevettato è sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti
dalla legislazione nazionale.
Art. 5 (A) Brevetti:
introduzione di oggetti, mancanza o insufficienza di attuazione, licenze obbligatorie.B) Disegni e modelli industriali: mancanza di
attuazione, introduzione di oggetti.C) Marchi:
mancanza di utilizzazione, forme differenti, uso da parte di comproprietari. D)
Brevetti, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli industriali:
contrassegni e menzioni.)
A) 1.
L'introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel Paese ove questo fu
concesso, di oggetti fabbricati in uno dei Paesi dell'Unione, non comporterà la
decadenza del brevetto.
2. Ciascuno dei Paesi dell'Unione avrà la
facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di
licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare
dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per
mancanza di attuazione.
3. La decadenza del brevetto potrà essere
prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non
sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per
decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano
trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
4. Una licenza obbligatoria non potrà
essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di
un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto,
o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il
termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del
brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza
obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita, neppure sotto
forma di concessione di una sub-licenza, che con la parte dell'impresa o
dell'azienda che utilizza.
5. Le disposizioni suddette saranno
applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.
B) La protezione dei
disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza
di attuazione, né per l'importazione di oggetti conformi a quelli protetti.
C) 1. Se in un Paese
l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non
potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in
cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.
2. L'uso di un marchio di fabbrica o di
commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni
elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in
cui questo è stato registrato in un Paese dell'Unione, non comporterà
l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al
marchio.
3. L'uso simultaneo dello stesso marchio su
prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali
considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge
nazionale del Paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la
registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto
marchio in un Paese qualsiasi dell'Unione, purché tale uso non abbia per
effetto di indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse
pubblico.
D) Per il
riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un
contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della
registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del
disegno o modello industriale.
Art. 5 –bis (Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di
grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione)
1. Un periodo di
grazia non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse
previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il
versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.
2. I Paesi
dell'Unione hanno la facoltà di prevedere la
rivalidazione dei brevetti di invenzione
decaduti a seguito del mancato pagamento
di tasse.
Art. 5 – ter (Brevetti:
introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di
locomozione)
In ciascuno dei
Paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare
del brevetto:
1) l'uso a bordo di
navi di altri Paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto,
nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori,
quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque
del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni
della nave;
2) l'uso di mezzi
brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione
aerea o terrestre di altri Paesi dell'Unione o degli accessori di tali
strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel
Paese.
Art. 5 – quater (Brevetti:
introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel
Paese di importazione)
Quando un prodotto è
importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un
procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà,
riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese
di importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo
ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.
Art. 5 - quinquies (Disegni e modelli
industriali)
I disegni e modelli
industriali saranno protetti in tutti i Paesi dell'Unione.
Art. 6 (Marchi: condizioni di registrazione, indipendenza della
protezione del marchio in diversi Paesi)
1. Le condizioni di
deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno
stabilite in ciascun Paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale.
2. Tuttavia, un marchio
depositato da un cittadino di uno dei Paesi della Unione in qualsiasi Paese
dell'Unione non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non
sia stato depositato, registrato o rinnovato nel Paese di origine.
3. Un marchio
regolarmente registrato in un Paese dell'Unione sarà considerato come
indipendente dal marchi registrati negli altri Paesi dell'Unione, compreso il
Paese di origine.
Art. 6 - bis (Marchi: marchi notoriamente conosciuti)
1. I Paesi
dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio -- se la
legislazione del Paese lo consente -- sia a richiesta dell'interessato, la
registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che
sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione,
di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o
dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una
persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti
identici o simili. Lo stesso di casi quando la parte essenziale del marchio
costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una
imitazione atta a creare confusione con esso.
2. Un termine minimo
di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso
per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell'Unione hanno
la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà
essere richiesto.
3. Non sarà fissato alcun
termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi
registrati o utilizzati in mala fede.
Art. 6 - ter (Marchi: divieto di utilizzare emblemi di Stato, segni
ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative)
1. a) I Paesi dell'Unione convengono di
rifiutare o di invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate,
l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di
fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere
e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni o di punzoni ufficiali
di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro
imitazione dal punto di vista araldico.
b) Le disposizioni di cui alla precedente
lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri
emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali
intergovernative di cui uno o più Paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione
di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati
già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la
protezione.
c) Nessun Paese dell'Unione potrà essere
tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno
dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore,
in tale Paese, della presente Convenzione. I Paesi dell'Unione non sono tenuti
ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione
previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire,
nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e
gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o
registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza
di un nesso tra l'utente e l'organizzazione.
2. Il divieto d'uso
di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente
nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere
usati su merci dello stesso genere o di genere simile.
3. a) Per
l'applicazione di dette disposizioni, i Paesi dell'Unione convengono di
comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco
degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia,
che essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi
limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le
modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni Paese
dell'Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi
notificati.
Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.
b) Le disposizioni di cui alla lettera b)
alinea 1 del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e
altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali
intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai Paesi dell'Unione
per mezzo dell'Ufficio internazionale.
4. Ciascun Paese
dell'Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento
della notificazione, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al
Paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue
obiezioni eventuali.
5. Per le bandiere
di Stato, le misure previste dal precedente alinea 1 si applicheranno solo ai
marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.
6. Per gli emblemi
di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei Paesi
dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni
delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non
saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal
ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3.
7. In caso di mala
fede, i Paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati
prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni.
8. I cittadini di
ciascun Paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e
punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un
altro Paese.
9. I Paesi
dell'Unione si impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio,degli stemmi di Stato degli altri Paesi
dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore
sull'origine dei prodotti.
10. Le disposizioni
che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei Paesi, della
facoltà di rifiutare o di invalidare, applicando il n. 3 della lettera B)
dell'art. 6-quinquies , i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi,
bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un
Paese dell'Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali
intergovernative citati nel precedente alinea 1.
Art. 6 - quater (Marchi: trasferimento del marchio)
1. Quando, in
conformità della legge di un Paese dell'Unione, la cessione di un marchio è
valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o
dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa
validità sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale
Paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o
di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto.
2. Tale disposizione non impone ai Paesi
dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi
marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a
indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza,
la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è
applicato.
Art. 6. - quinquies (Marchi: protezione dei
marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione
(clausola <
A) 1. Ogni marchio
di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà
ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con
le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima
di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato
di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non
sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.
2. Sarà considerato come Paese di origine
il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione,
il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio
nell'Unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la
cittadinanza di un Paese dell'Unione.
B) La registrazione
dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non
potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:
1) quando essi siano di natura tale da recare
pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è
richiesta;
2) quando essi siano privi di qualsiasi
carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che
possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o
l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione
è richiesta;
3) quando essi siano contrari alla morale o
all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il
pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario
all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche
disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa
disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico.
È tuttavia riservata l'applicazione dell'art. 10-bis.
C) 1. Per valutare
se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le
circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio.
2. Non potranno essere rifiutati negli
altri Paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo
che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese di origine per elementi che
non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identità dei marchi
nella forma in cui essi sono stati registrati nel dettoPaese
di origine.
D) Nessuno potrà
beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è
rivendicata la protezione non è registrato nel Paese di origine.
E) Tuttavia, in
nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel Paese di
origine comporterà l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri Paesi
dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato.
F) Il beneficio
della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine
di cui all'art. 4, anche quando la registrazione nel Paese di origine
intervenga dopo la scadenza di tale termine.
Art. 6 - sexies (Marchi: marchi di
servizio)
I Paesi dell'Unione
si impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a
prevedere la registrazione di tali marchi.
Art. 6 - septies (Marchi: registrazioni
effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione
di quest'ultimo)
1. Se l'agente o il
rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda,
senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno
o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla
registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del
Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno
che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.
2. Il titolare di un
marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di
opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o
rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.
3. Le legislazioni
nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un
marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.
Art. 7 (Marchi: natura del prodotto portante il marchio)
La natura del
prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto
non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.
Art. 7 - bis (Marchi: marchi collettivi)
1. I Paesi
dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi
collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla
legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno
stabilimento industriale o commerciale.
2. Ogni Paese potrà
determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo
sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al
pubblico interesse.
3. Tuttavia la
protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la
cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, per il motivo
che essa non è stabilita nel Paese ove la protezione è richiesta o che non è
costituita in conformità della legislazione di detto Paese.
Art. 8 (Nomi commerciali)
Il
nome commerciale sarà protetto in tutti i Paesi dell'Unione senza obbligo di
deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di
fabbrica o di commercio.
Art. 9 (Marchi, nomi commerciali: sequestro all'importazione, ecc.,
di prodotti portanti illecitamente un marchio o un nome commerciale)
1. Qualsiasi
prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un
nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei Paesi dell'Unione
nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale.
2. Il sequestro sarà
eseguito o nel Paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello
dove sarà stato importato il prodotto.
3. Il sequestro avrà
luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità
competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, i n
conformità della legislazione interna di ciascun Paese.
4. Le autorità non
saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito.
5. Se la
legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà
sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno.
6. Se la
legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il
divieto d'importazione, né il sequestro all'interno e in attesa che tale
legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite
dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali
in casi analoghi.
Art. 10 (Indicazioni false: sequestro all'importazione, ecc., di
prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o
all'identità del produttore, ecc.)
1. Le disposizioni
dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o
indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o
all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.
2. Sarà in ogni caso
riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni
produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della
fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo
falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo
è situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui è adoperata la
falsa indicazione di provenienza.
Art. 10 - bis (Concorrenza sleale)
1. I Paesi
dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una
protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
2. Costituisce un
atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti
in materia industriale o commerciale.
3. Dovranno
particolarmente essere vietati:
1) tutti i fatti di natura tale da
ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i
prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
2) le asserzioni false, nell'esercizio del
commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività
industriale o commerciale di un concorrente;
3) le indicazioni o asserzioni il cui uso,
nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura,
il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la
quantità delle merci.
Art. 10 - ter (Marchi, nomi commerciali, indicazioni false,
concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via
giudiziaria)
1. I Paesi
dell'Unione si impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi
dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti
contemplati negli articoli 9, 10 e 10-bis.
2. Essi si
impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e
associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti
interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro Paesi, di
agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti
previsti negli articoli 9, 10 e 10-bis , nella misura in cui la legge del Paese
dove è chiestala protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del
Paese stesso.
Art. 11 (Invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli
industriali, marchi: protezione temporanea in talune esposizioni
internazionali)
1. I Paesi
dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una
protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai
disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per
i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o
ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi.
2. Tale protezione
temporanea non prolungherà i termini dell'art. 4. Se, più tardi, fosse
rivendicato il diritto di priorità, l'Amministrazione di ciascun Paese potrà
far decorrere il termine dalla data di introduzione del prodotto nella
esposizione.
3. Ciascun Paese
potrà esigere, come prova dell'identità dell'oggetto esposto e della data di
introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.
Art. 12 (Servizi nazionali speciali per la proprietà industriale)
1. Ogni Paese
dell'Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà
industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti
d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi
di fabbrica o di commercio.
2. Questo servizio
pubblicherà un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati:
a) i nomi dei titolari dei brevetti
rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate;
b) le riproduzioni dei marchi registrati.
Art. 13 (Assemblea dell'Unione)
1.
a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli
articoli 13 e 17.
b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato
da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
2. a) L'Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il
mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente
Convenzione;
ii) impartisce all'Ufficio
internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito <
iii) esamina e approva le relazioni e
le attività del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e
gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza
dell'Unione;
iv) elegge i membri del Comitato
esecutivo dell'Assemblea;
v) esamina ed approva le relazioni e
le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il
bilancio preventivo triennale della Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario
dell'Unione;
viii) crea i comitati di esperti e i gruppi
di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Paesi non membri
dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni
internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come
osservatori;
x) adotta le modificazioni degli
articoli 13 e 17;
xi) intraprende qualsiasi altra azione
intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;
xii) svolge qualsiasi altro compito
che la presente Convenzione comporta;
xiii) esercita, ove li abbia
accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea statuisce su questioni che
interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver
consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3. a) Riservate le
disposizioni del comma b) , un delegato può rappresentare un solo Paese.
b) I Paesi dell'Unione riuniti, in virtù di
un accordo particolare, in un ufficio comune, avente per ciascuno di essi il
carattere di servizio nazionale speciale della proprietà industriale di cui
all'art. 12, possono essere globalmente rappresentati nella discussione da uno
solo di essi.
4. a) Ciascun Paese
membro dell'Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea
costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b)
, qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore
alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea,
questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate
quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano
soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette
risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati,
invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della
comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine,
il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione
risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del
quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché
nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell'art.
17.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata voto.
5. a) Riservato il
comma b) un delegato può votare soltanto a nome di un Paese.
b) I Paesi dell'Unione di cui all'alinea 3
b), devono provvedere, di norma, a farsi rappresentare alle sessioni
dell'Assemblea dalle loro proprie delegazioni.
Tuttavia, uno dei Paesi suddetti, che, per motivi eccezionali, non possa farsi
rappresentare dalla propria delegazione, può conferire alla delegazione di un
altro di questi Paesi la facoltà di votare a suo nome; resta però inteso che
una delegazione può votare, per procura, a nome di un solo Paese. Tale facoltà
deve essere oggetto di un atto firmato dal capo dello Stato o dal ministro
competente.
6. I Paesi
dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni
come osservatori.
7. a) L'Assemblea si
riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del
Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel
medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea è convocata in sessione
straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un
quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
8. L'Assemblea
adotta il suo regolamento interno.
Art. 14 (Comitato esecutivo)
1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.
2. a) Il Comitato
esecutivo è composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri.
Inoltre, riservate le disposizioni dell'art. 16. 7 b), il Paese sul cui
territorio l'Organizzazione ha sede dispone ex officio, di un seggio nel
Comitato.
b) Il Governo di ogni Paese membro del
Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da
supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico del Governo che l'ha designata.
3. Il numero dei Paesi
membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri
dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per
quattro non è preso in considerazione.
4. Eleggendo i
membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa
ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi
particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato
esecutivo.
5. a) I membri del
Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione
dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione
ordinaria dell'Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono
rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
c) L'Assemblea stabilisce le modalità di
elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
6. a) Il Comitato
esecutivo:
i) prepara il progetto d'ordine del
giorno dell'Assemblea;
ii) sottopone all'Assemblea delle
proposte relative al progetti del programma e del bilancio preventivo triennale
dell'Unione preparati dal Direttore generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del
programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali
preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all'Assemblea, con gli
opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti
annuali di verifica dei conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile
per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione,
giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi
nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli
sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su
questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione,
previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7. a) Il Comitato
esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione
del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel
medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento
dell'Organizzazione.
b) Il Comitato esecutivo è convocato in
sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di
quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
8. a) Ciascun Paese
membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b) La metà di Paesi membri del Comitato
esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese alla maggioranza
semplice dei voti
espressi.
d) L'astensione non è considerata voto.
e) Un delegato può rappresentare un solo
Paese e votare soltanto a nome di esso.
9. I Paesi
dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle
riunioni come osservatori.
10. Il Comitato
esecutivo adotta il suo regolamento interno.
Art. 15 (Ufficio internazionale)
1.
a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale,
che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito
dalla Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche.
b) L'Ufficio internazionale funge in
particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione.
c) Il Direttore generale
dell'Organizzazione è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
2. L'Ufficio
internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione
della proprietà industriale. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il più presto
possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro
atto ufficiale relativi alla protezione della proprietà industriale.
Inoltre, esso fornisce all'Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi
servizi della proprietà industriale che riguardano direttamente la protezione
della proprietà industriale e presentano, per l'Ufficio internazionale, un
interesse per le sue attività.
3. L'Ufficio
internazionale pubblica una rivista mensile.
4. L'Ufficio
internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta,
informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprietà
industriale.
5. L'Ufficio
internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la
protezione della proprietà industriale.
6. Il Direttore
generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto
di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di
qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o
un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi
organi.
7. a) L'Ufficio
internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea ein collaborazione col Comitato esecutivo, le conferenze di
revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli
articoli 13 e 17.
b) L'Ufficio internazionale può consultare
organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative
sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da
lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette
conferenze.
8. L'Ufficio
internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 16 (Finanze)
1. a) L'Unione ha un
bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione
comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al
bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a
disposizione del bilancio della Conferenza della Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non
vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre
Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese
comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.
2. Il bilancio
dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i
bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3. Il bilancio
dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i
servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
iii) il ricavo della vendita di
pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti
inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri
diversi proventi.
4. a) Per
determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si
ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente
numero di unità:
Classe I...........................................25
Classe II...........................................20
Classe III..........................................15
Classe IV.........................................10
Classe V..........................................5
Classe VI.........................................3
Classe VII........................................1
b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun
Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di
adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso
conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia se sceglie una
classe inferiore lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue
sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio
dell'anno civile successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del
contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio
dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità
della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità
dell'insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1°
gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei
contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi
dell'Unione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o
superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi
trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare
l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo
ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora
adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va
ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5. L'ammontare delle
tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione
all'Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea
e al Comitato esecutivo.
6. a) L'Unione
possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da
ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne
decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di
ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è
proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è
costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di
pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e
dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7. a) L'accordo di
sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve
prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese
conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di
concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra
questo Paese e l'Organizzazione. Finché dura il suo obbligo di concedere
anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato
esecutivo.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e
l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere
anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre
anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
8. La verifica dei
conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario,
da uno o più Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col
loro consenso, dall'Assemblea.
Art. 17 (Modificazione degli articoli 13 a 17)
1. Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente
articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal
Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai
Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte
all'esame dell'Assemblea.
2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata
dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi;
tuttavia, le modificazioni dell'art. 13 e del presente alinea esigono la
maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un
mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni
di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali
rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al
momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli
articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri
dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che
ne di vengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli
obblighi finanziari dei Paesi della Unione vincola soltanto quelli che hanno
notificato di accettarla.
Art. 18 (Revisione degli articoli 1 a 12 e 18 a 30)
1. La presente
Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti
atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
2. A tal fine, delle
conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i
delegati dei Paesi stessi.
3. Le modificazioni
degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell'articolo 17.
Art. 19 (Accordi particolari)
I
Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi
particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 20 (Ratifica o adesione da parte dei Paesi dell'Unione; entrata
in vigore)
1.
a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione può ratificare il presente Atto, se l'ha
firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno
depositati presso il Direttore generale.
b) Ciascun Paese dell'Unione può
dichiarare, nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o
adesione non è applicabile:
i) agli articoli 1 a 12, o
ii) agli articoli 13 a 17.
c) Ciascun Paese dell'Unione che, in
conformità al comma b), abbia escluso dagli effetti della ratifica o
dell'adesione uno dei gruppi di articoli indicati nel detto comma può nondimeno
dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della ratifica o
dell'adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso
il Direttore generale.
2. a) Gli articoli 1
a 12 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi che hanno depositato
strumenti di ratifica o di adesione senza fare la dichiarazione permessa
dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica
o di adesione.
b) Gli articoli 13 a 17 entrano in vigore,
nei riguardi dei dieci primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti
di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b)
ii), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
c) Riservata l'entrata in vigore iniziale,
giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di
articoli definiti all'alinea 1 b) gli articoli 1 a 17 entrano in vigore, nei
riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il
quale depositi uno strumento di ratifica o di adesione, come anche nei riguardi
di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo
l'alinea 1 c), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore
generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata
nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il
presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.
3. Nei riguardi di
ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o di adesione,
gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei
gruppi di articoli indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in
conformità all'alinea 2 a) b), o c).
Art. 21 (Adesione da parte dei Paesi estranei all'Unione; entrata in
vigore)
1.
Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e divenire
così membro dell'Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il
Direttore generale.
2. a) Nei riguardi
di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo
strumento di adesione un mese o più prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui
le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione
dell'art. 20.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello
strumento di adesione; tuttavia:
i) se gli articoli 1 a 12 non sono
entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante
l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in
sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell'Atto di Lisbona;
ii) se gli articoli 13 a 17 non sono
entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante
l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in
sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3, 4 e 5 dell'Atto di Lisbona.
Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento di adesione, il presente
Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.
b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo
all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento di adesione in data
posteriore all'entrata in vigore di un solo gruppo di articoli del presente
Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore,
riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui
l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data
posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo
caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data
indicata.
3. Nei riguardi di
qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento
di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o
meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui
l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data
posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo
caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data
indicata.
Art. 22 (Effetti della ratifica o dell'adesione)
1.
Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1 b) e 28.2, la
ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le
clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
Art. 23 (Adesione ad Atti anteriori)
L'entrata
in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione
ad Atti anteriori della presente Convenzione.
Art. 24 (Territori)
1.
Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o
notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento,
che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori,
designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le
relazioni con l'estero.
2. Il Paese che ha
fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia
momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di
essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.
3. a) Ogni
dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa
della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni
notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo
essere stata notificata dal Direttore generale.
b) Ogni notificazione effettuata in forza
della alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha
ricevuta.
Art. 25 (Applicazione della Convenzione sul piano nazionale)
1.
Ogni Paese partecipe della presente Convenzione si impegna di adottare,
conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per
assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.
2. Resta inteso che
dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica odi adesione, un Paese
deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 26 (Denuncia)
1.
La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2. Ciascun Paese
potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al
Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti
anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la
Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione.
3. La denuncia avrà
effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la
notificazione.
4. La facoltà di denuncia prevista dal
presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo
di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro
dell'Unione.
Art. 27 (Applicazione degli
atti anteriori)
1. Il presente Atto
sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali si applica e nella misura in
cui esso è applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e gli Atti
che l'hanno successivamente riveduta.
2. a) Nei riguardi
dei Paesi ai quali il presente Atto non è applicabile o lo è solo in parte, ma
ai quali è invece applicabile l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958,
quest'ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il
presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.
b) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono
applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l'Atto di Lisbona, rimane
in vigore l'Atto di Londra del 2 giugno 1934 nel suo complesso oppure nella
misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.
c) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono
applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l'Atto di Lisbona, né
l'Atto di Londra, rimane in vigore l'Atto dell'Aia del 6 novembre 1925, nel suo
complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in
virtù dell'alinea 1.
3. I Paesi estranei
all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano nei riguardi di ogni
Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto
la dichiarazione prevista nell'art. 20.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il
Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le
disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe.
Art. 28 (Controversie)
1.
Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione
o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta
mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei Paesi
interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta
conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non
concordino altro modo per dirimerla.
L'Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del
deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Paesi
dell'Unione.
2. Ogni Paese può,
al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di
ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle
disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale
Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non
sono applicabili.
3. Ogni Paese che
abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2
può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al
Direttore generale.
Art. 29 (Firma, lingue, funzioni del depositario)
1.
a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e
depositato presso il Governo della Svezia.
b) Il Direttore generale cura la
preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati,
nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle
altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
c)
In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il
testo francese.
2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio
1968.
3. Il Direttore
generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate
conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al
Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4. Il Direttore
generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Direttore
generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi
di strumenti di ratifica o di
adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione
dell'art. 20.1 c), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto,
le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'art. 24.
Art. 30 (Disposizioni transitorie)
1.
Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti
testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come
fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore.
2. I Paesi
dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante
cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione,
esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del
presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che
intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore
generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo
ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere
del detto periodo.
3. Fintanto che
tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione,
l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio
dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio.
4. Allorché tutti i
Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli
obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio
internazionale dell'Organizzazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno
firmato il presente Atto.