STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
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Corte di
Cassazione, Sez. I civile,
Sentenza 26 novembre 2009 - 28 gennaio 2010, n. 1906
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere –
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
FONDAZIONE VINCENZO AGNESI, in persona del legale rappresentante,
elettivamente
domiciliata in Roma, P. B. Cairoli 6, presso l'avv. ALPA Guido, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti
(ricorrente)
contro
COLUSSI
S.P.A., in persona del legale rappresentante
(resistente)
avverso
la sentenza della Corte d'appello
di Roma n. 1994/05 del 9.5.2005.
Udita
la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26.11.2009 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi
gli avv. Alpa per la Fondazione e Balzi per la Colussi;
Udito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che
ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso
e per il rigetto per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 15.7.1996 la Agnesi S.p.A. (poi incorporata dalla Agnesi
1824 S.p.A. e quindi dalla Colussi S.p.A.) conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Roma la Fondazione Vincenzo Agnesi, per sentir dichiarare la
nullità del marchio "fondazione Vincenzo Agnesi" n. (OMISSIS) del
23.9.1991, relativo ai prodotti di cui alle classi 29 e 30, e sentirla
dichiarare responsabile della contraffazione dei marchi di essa attrice, con l'inibizione del detto marchio e la
condanna al risarcimento del danno.
La Fondazione si costituiva in giudizio sostenendo che il comportamento tenuto
dall'attrice implicitamente avrebbe presupposto un consenso nei confronti di
tutta l'attività svolta (quindi anche per la registrazione e l'utilizzazione
del marchio in questione) e che comunque i due marchi non erano confondibili, prospettazione che non veniva
tuttavia condivisa dal tribunale, che viceversa accoglieva la domanda.
La decisione, impugnata, veniva poi confermata dalla Corte di Appello, che
ribadiva la confondibilità dei due marchi
per la valenza poco significativa della diversità del secondo rispetto al
primo, tenuto conto segnatamente della denominazione "Agnesi" comune
ad entrambi. Quanto agli ulteriori profili sottoposti al suo esame (decadenza
della società Agnesi per il mancato uso dei marchi relativamente ai prodotti di cui alle classi merceologiche
29, 32 e parzialmente - 30, preteso riconoscimento della legittimità del
marchio della Fondazione da parte della società Agnesi, ammissione della
Fondazione in ordine all'avvenuta commercializzazione di prodotti rientranti
nelle classi merceologiche 29 e 30, per le quali valgono le registrazioni dei marchi della Agnesi), la Corte
rispettivamente rilevava che le eccezioni erano tardive, che non erano emersi
elementi deponenti in senso univoco al riguardo, che l'avvenuta usurpazione del
marchio "Agnesi" costituisce di per se un fatto produttivo di danno.
Avverso la detta sentenza la
Fondazione Vincenzo Agnesi proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resisteva con
controricorso l'intimata.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del
26.11.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre
motivi di ricorso la Fondazione Vincenzo Agnesi rispettivamente denuncia la:
1) violazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
artt. 16, 17, 19, 47 e vizio di motivazione, in relazione al formulato giudizio
di confondibilità dei marchi, incentrato esclusivamente sulla ricorrenza della
denominazione "Agnesi", vale a dire senza alcun accertamento in
ordine alla qualità individualizzante propria del marchio precedente e alla
confondibilità o meno dei prodotti, e per di più limitando la motivazione
soltanto ad un laconico cenno alla sentenza di primo grado;
2 ) violazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
artt. 17 e 58, D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 89, artt. 112 e 345
c.p.c., per la mancata dimostrazione del perdurante uso del marchio
asseritamente invalidante il marchio della Fondazione.
La questione sarebbe stata invero prospettata alla Corte territoriale, che però
l'aveva disattesa per il suo carattere di novità.
Tuttavia la decisione sul punto sarebbe frutto di errore, derivante dal fatto
che in primo grado era stata formulata riserva di far valere la decadenza del
marchio "Agnesi" in separato giudizio, riserva che avrebbe dovuto
essere interpretata come intenzione di non agire in via riconvenzionale e non
come rinuncia ad una eccezione.
La statuizione peraltro sarebbe errata anche per altro verso, e cioè in quanto
nella specie non si tratterebbe di eccezione ma di mera difesa;
3) violazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
artt. 1, 10, 11 e 65, artt. 2730 e 2733 c.c., artt. 228 e 229 c.p.c., oltre che
vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di contraffazione che
risulterebbe errato per una duplicità di ragioni, e cioè:
a) contrariamente a
quanto affermato dalla Corte territoriale, i due marchi in questione non sarebbero confondibili;
b) la dimostrazione dell'uso dei Marchi Agnesi da parte
della Fondazione sarebbe stata a torto desunta dall'affermazione di essa
ricorrente, secondo cui la commercializzazione di marmellate e cacao (prodotti
rientranti nelle classi 29 e 30) non avrebbe potuto essere negata n posto che
tra i predetti prodotti e la pasta alimentare non sussiste affinità di sorta,
che possa ingenerare in qualche modo confusione".
Dall'erroneità della decisione sotto gli aspetti indicati sarebbe poi derivata
anche l'erroneità della statuizione concernente la condanna della Fondazione al
risarcimento del danno.
Le censure
sono infondate.
Per quanto riguarda
il primo motivo si rileva, infatti; che l'apprezzamento della confondibilità
fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice del merito non
in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata
valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo in
particolare conto che ove si tratti, come nella specie, di marchio
"forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i
prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore
incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", poiché rende
illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino
sussistere l'identità sostanziale del nucleo individuante (C. 99/13592, C.
98/9617, C. 95/1473).
Nel caso in
esame la Corte di appello ha ritenuto che la diversità fra i due marchi
(consistente nel riferimento alla fondazione, nell'apposizione del nome V.,
nella differente grafica emergente dall'ovale ripartito da due sciabole
incrociate nei cui quattro scomparti erano inserite le lettere f-V-A- ed una
colomba) fosse insufficiente ad attribuire al marchio della fondazione
caratteri di novità rispetto al marchio Agnesi, e ciò in particolare in ragione
della peculiare distintività della parola Agnesi, che avrebbe per ciò solo
determinato una situazione di potenziale confondibilità.
Si tratta
dunque di giudizio di merito sufficientemente motivato, che, in quanto tale, si
sottrae al controllo di legittimità. Il secondo motivo è articolato in due
profili di censura, che risultano entrambi privi di pregio. Ed invero sul punto
relativo al mancato uso del marchio con riferimento ai prodotti di cui alle
classi merceologiche 29, 30 e 32, la Corte territoriale ha ritenuto che
l'eccezione della Fondazione avesse carattere di novità, e non fosse pertanto
recepibile in grado di appello.
Tale
giudizio, secondo il ricorrente, sarebbe stato formulato per effetto di
un'errata interpretazione di una propria affermazione resa nel processo di
primo grado, secondo la quale la difesa si sarebbe riservata di far valere la
decadenza per non uso del marchio Agnesi relativamente ai prodotti sopra
indicati in autonomo e separato giudizio, riserva che viceversa avrebbe dovuto
essere interpretata non nel senso di rinuncia a far valere l'eccezione di
nullità, ma in quello di una possibile futura azione in via riconvenzionale.
Tuttavia in
proposito occorre rilevare, da una parte, che la censura pecca sotto il profilo
dell'autosufficienza poichè, a fronte del giudizio di tardività dell'eccezione,
il ricorrente ha omesso di indicare i termini e l'occasione della relativa
proposizione; dall'altra, che l'interpretazione degli atti posti in essere
dalle parti nell'ambito del processo (e quindi nella specie quelli dai quali
poter desumere se vi sia stata o meno rinuncia a far valere l'eccezione in
questione) è rimessa al giudice del merito, la cui valutazione è stato
censurata soltanto con la prospettazione di una diversa interpretazione
ritenuta preferibile ("E' tuttavia evidente e logico che detta riserva
vada soltanto interpretata nel senso che la Fondazione non ha inteso agire in
via riconvenzionale nel giudizio radicato dalla Agnesi s.p.a.").
Sul secondo
aspetto si osserva che la correttezza del richiamo alla disciplina del D.Lgs. 4
dicembre 1992, n. 480, art. 89, comma 3, non comporta la conseguenza
rappresentata, vale a dire la necessità che la parte che deduca la nullità del
marchio dia dimostrazione anche della sua perdurante validità, e quindi
dell'uso del segno, impeditivo della decadenza.
L'utilizzazione
del marchio nell'ultimo biennio non rappresenta infatti elemento costitutivo
dell'azione di nullità, come si desume dalla circostanza che il citato art. 89
non configura il dato relativo all'accertata scadenza del marchio per non uso
da oltre due anni come elemento preclusivo all'esercizio dell'azione di
nullità, ma indica più semplicemente il detto presupposto come un fatto
preclusivo alla relativa dichiarazione, da far valere quindi in via di
eccezione, come impeditivo del verificarsi di esito che si sarebbe altrimenti
determinato.
Sul terzo
motivo va innanzitutto rilevato che le doglianze relative al preteso vizio del
giudizio di contraffazione "per via degli errori commessi dalla Corte di
merito in sede di valutazione della confondibilità tra i marchi" risultano
inconsistenti, alla luce di quanto già considerato a proposito del primo motivo
di ricorso.
Quanto poi
alla contraffazione del marchio "Agnesi" da parte della Fondazione,
che avrebbe fatto uso di marchio altrui in violazione del diritto di esclusiva
spettante alla società, la Corte territoriale ha disposto la condanna generica
al risarcimento del danno in considerazione, da una parte, della potenzialità
dannosa in sè del fatto dell'avvenuta usurpazione del marchio (valutazione di
merito immune da vizi logici, e per vero neppure censurata sotto questo aspetto
dal ricorrente) e, dall'altra, dell'ammissione da parte della Fondazione circa
la commercializzazione di prodotti rientranti nelle classi merceologiche per le
quali la società Agnesi aveva registrato il marchio.
Tale ultimo
punto, vale a dire quello concernente l'avvenuta commercializzazione di
prodotti, è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente, che in
particolare ha rilevato l'assenza di prova al riguardo, l'omessa previsione fra
gli scopi statutari di attività di produzione e di commercializzazione,
l'errata interpretazione della frase contenuta nella comparsa conclusionale di
primo grado, alla quale a torto sarebbe stato riconosciuto valore confessorio.
In realtà
il primo punto risulta superato dal fatto che la Corte ha ritenuto provata la
commercializzazione dei beni in questione; il secondo appare generico ed
ininfluente, atteso che l'omessa indicazione della commercializzazione fra gli
scopi statutari non esclude di per sè che un'attività di commercializzazione
(eventualmente strumentale rispetto al soddisfacimento dei fini statutari) nel
concreto possa essere stata svolta; il terzo va disatteso nel merito, poiché è
insussistente il denunciato vizio interpretativo, considerata l'assoluta
chiarezza della frase oggetto di contestazione.
Nella
comparsa conclusionale di primo grado, invero, la Fondazione nel sostenere
l'infondatezza della pretesa avversaria, aveva precisato che la
commercializzazione da parte sua dei prodotti rientranti nelle classi 29 e 30
non avrebbe potuto essere negata, "posto che fra i predetti prodotti e la
pasta alimentare non sussiste affinità di sorta che possa ingenerare in qualche
modo confusione", e quindi sviluppando una linea difensiva incentrata non
sulla mancata commercializzazione dei prodotti (che anzi veniva implicitamente
data per ammessa), ma sulla non confondibilità dei detti prodotti (marmellate e
cacao con la pasta) pur rientranti nell'ambito di medesime classi
merceologiche.
Sulla base
di ciò la Corte di appello con motivazione immune da vizi logici ha
correttamente ritenuto che vi fosse prova dell'avvenuta commercializzazione dei
prodotti, sicchè la relativa doglianza va disattesa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità (l'intimato ha
infatti partecipato alla discussione orale), liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso
in Roma il 26 novembre 2009
Depositato
in Cancelleria il 28 gennaio 2010
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