STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. II pen.,
Sentenza 3 giugno 2010 – 2 luglio 2010, n.
25073
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Presidente Esposito - Relatore Taddei
Sentenza
3 giugno - 2 luglio 2010 n. 25073
Ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Cagliari
OSSERVA
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Cagliari ricorre contro la pronuncia della Corte territoriale, del 16.06.2009,
che, in riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Sassari, ha assolto
P. A. dalla imputazione ascrittagli di ricettazione e vendita di prodotti
industriali con segni mendaci, in relazione alla detenzione di un quantitativo
di accendini, perché il fatto non sussiste.
2. Con i motivi, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge e l’omessa
e/o manifestamente illogica motivazione.
3. La Corte territoriale, infatti, ha motivato l’assoluzione con l’esistenza di
una carenza probatoria che ha reso incerto il raffronto tra gli accendini in
sequestro ed il prototipo coperto da brevetto della BIC, a causa della cattiva
qualità della riproduzione documentale di quest’ultimo. In tal modo, appare
viziata da contraddizione la motivazione che ha definito incerta la
contraffazione del prodotto perché non si perviene ad una valutazione compiuta
della condotta di reato a causa di pretese carenze istruttorie, che si
sarebbero potute agevolmente colmare azionando i propri poteri integrativi
istruttori della Corte di merito e disponendo una perizia che, alla stregua della
motivazione, si rendeva assolutamente necessaria ed indispensabile come
supporto alla decisione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere accolto.
6. I giudici della Corte territoriale, dopo aver affermato che i fatti sono pacifici
nella loro materialità, hanno anche dato per assodato che il marchio distintivo
del prodotto riguarda la particolare forma tridimensionale, ovvero la sagoma un
po’ panciuta del notissimo accendino; che è senz’altro da ammettersi che la
forma possa essere coperta da brevetto e che è stata acquisita la
documentazione atta a dimostrare che il relativo brevetto c’è ed è in corso.
7. La Corte ha perciò ritenuto non pertinenti tutti i rilievi difensivi
attinenti ai brevetti per modelli industriali, di utilità o per modelli e
disegni ornamentali, differenti da quello in esame ed ha giudicato corrette e
condivisibili le osservazioni della parte civile.
8. Ciononostante, e con evidentissimi profili di illogica contraddizione, ha,
di contro, affermato che la documentazione prodotta sulla registrazione del
marchio non è idonea a dimostrare quale sia esattamente la forma che dovrebbe
essere oggetto di privativa, quasi che il brevetto di forma, che pure poco
prima aveva dato per acquisito, potesse essere in qualche modo oggetto di
contestazione da parte dello stesso giudice.
9. Tale decisione contrasta con un principio consolidato e datato di questa
Corte di legittimità secondo il quale il reato previsto dall’art. 474 cod. pen. è configurabile qualora la falsificazione, anche
imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando
confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e
quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto. Rv. 233168.
Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e
necessaria, l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con
riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva
utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non,
registrato, data l’illiceità dell’uso, senza giusto motivo, di un marchio
identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi
sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio
dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. Rv.
244750.
Invero Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente
e necessaria, l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione che
individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è
necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno. Il reato, pertanto, sussiste
ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio
contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno
il cliente sulla genuinità della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. V, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti).
10. Alla luce dei predetti principi la motivazione della sentenza impugnata
appare del tutto inconferente e il provvedimento deve essere annullato con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari perché proceda a
nuovo giudizio che si conformi ai principi sopra indicati.
Alla parte civile vanno riconosciute e liquidate le spese del presente grado di
giudizio che si liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA, spese generali e CPA.
P.T.M.
Annulla
con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi
gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile delle spese
sostenute in questo grado di giudizio che liquidano in euro 2.500,00, oltre
IVA, spese generali e CPA.