STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

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Corte di Cassazione, Sez. I civile,
Sentenza 28 gennaio 2010 - 19 aprile 2010, n. 9291

 

 

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. PRIMA CIVILE

 

ha pronunciato la seguente SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La s.r.l. TAU Machines conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la s.r.l. OMT assumendo che il dispositivo di accumulo e conteggio di oggetti di carta esposto nello stand della Esposizione Internazionale Converfiex presso la Fiera di Milano nel maggio del 1996, di cui era stata autorizzata la descrizione giudiziale, costituiva contraffazione del brevetto europeo depositato con traduzione italiana presso l’UIBM avente ad oggetto un dispositivo di accumulazione e di conteggio di oggetti di carta del quale si era resa cessionaria dalla s.r.l. Rent.


L’attrice chiedeva pertanto accertamento di violazione dei propri diritti con conseguenti inibitorie, fissazione di penali e risarcimento del danno.


La società convenuta, nel costituirsi, eccepiva la nullità del brevetto perché il relativo trovato risultava anticipato da analogo dispositivo venduto alla Essebidue sas fin dagli anni ‘90 e comunque non rientrante nell’ambito di protezione dell’altrui privativa.


Veniva espletata CTU.


Con sentenza pronunziata il 18.10.2001 il giudice monocratico del Tribunale di Milano reputava che le acquisite risultanze testimoniali attestassero che la macchina brevettata era identica a quella anni addietro acquistata dalla Essebidue e che - pur trattandosi di unico esemplare - era stata resa accessibile al pubblico tramite la vendita ad un utilizzatore professionale sicché, rilevata la carenza di novità per predivulgazione, rigettava la domanda e dichiarava la nullità del brevetto.


Con i motivi di impugnazione proposti con atto di appello notificato sia al Pubblico Ministero presso la Procura Generale che alla OMT, la Tau Machines censurava la sentenza che - a suo dire - si era fondata su testimonianze incerte ed inattendibili e su documentazione equivoca e priva di rilevanza probatoria, non aveva tenuto conto di altre testimonianze che avevano riferito il non funzionamento e la non commercializzazione della macchina prodotta anteriormente al brevetto e mai pubblicizzata nelle riviste di settore, aveva omesso di considerare che la vendita di un unico esemplare non bastava a dimostrare la diffusione del trovato e dunque la anteriorità distruttiva della vantata privativa.


Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con accoglimento delle domande tutte disattese in prime cure.


Resisteva l’appellata insistendo per il rigetto del gravame.


Veniva instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell’UIBM.


La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2442 del 23.06.2004 - 17.09.2004 rigettava l’appello proposto dalla Tau Machines s.r.l., confermando la decisione di primo grado in ordine alla dichiarata nullità di un brevetto.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Tau Machines srl sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la OMT s.r.l.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l’unico motivo di ricorso la Tau Machines s.r.l. deduce la violazione dell’art. 2585 cod. civ., nonché degli artt. 12, 14 e 15 del r.d. 29.6.1939 n. 1127 (legge invenzioni) oltre che la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Sostiene la società ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello di Milano sarebbe incorsa in errore nel ritenere che una invenzione costituita da una data macchina, realizzata a livello di “prototipo”, in un unico esemplare, e, come tale, venduta dal suo produttore ad un terzo ed a questo soltanto, valga ad escludere la “novità” di una invenzione realizzata con una macchina costruita successivamente e fatta oggetto di domanda di brevetto europeo da parte di altri.


Va premesso in linea di fatto che il presupposto del motivo in esame è costituito dalla dedotta circostanza che il dispositivo realizzato da OMT era un semplice prototipo non funzionante.


Va a tale proposito rilevato che la Corte d’appello, al contrario, con motivazione adeguata e basata sulle risultanze processuali, ha accertato che la macchina venduta dalla OMT alla Essebidue era perfettamente funzionante, come risultava dalla CTU che aveva attestato che il meccanismo era completo ed utilizzabile per lo scopo cui era destinato, e dalla circostanza che lo stesso non venne ulteriormente utilizzato dalla acquirente Essebidue unicamente perché non rispondente alle proprie esigenze produttive.


Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione, basate principalmente sulla lettera del 16.12.02 inviata da Scantamburlo alla Tau Machines, tendono ad offrire una diversa interpretazione delle risultanze processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione.


Le stesse non sono pertanto scrutinabili in questa sede di legittimità.


Ciò posto, l’inammissibilità delle predette censure si riflette inevitabilmente sulle ulteriori doglianze basate sulla asserita inesistenza della divulgazione del trovato della OMT, che non avrebbe, quindi, potuto far escludere il carattere della novità della invenzione della ricorrente per la quale era stato rilasciato il brevetto europeo.


La Corte d’appello infatti, partendo proprio dal presupposto dell’effettivo funzionamento del dispositivo della OMT, ha rilevato che “l’unicità dell’esemplare non vale certo ad escluderlo dallo stato della tecnica che ricomprende tutto ciò che sia stato reso accessibile al pubblico anche con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, bastando cioè la concreta possibilità di conoscenza del trovato inventivo a prescindere dalla più o meno ristretta cerchia di persone che siano in qualche modo venute in contatto con quella idea”.


“Il fatto poi che il dispositivo in questione - dopo essere stata fabbricato - sia stato venduto e o a un “utilizzatore professionale” in grado di comprenderne le caratteristiche tecniche e le funzioni rafforza l’effetto divulgativo anche di quell’unico esemplare proprio in relazione alla potenziale propagazione della conoscenza effettiva avuta dagli acquirenti”.


“Appare dunque irrilevante il fatto che l’attrezzatura che doveva essere collegata all’impianto di produzione non sia stata più utilizzata a quello scopo e sia alla fine rimasta in disuso perché a distruggere la novità dell’invenzione secondo il concerto “assoluto” od “universale” contenuto nell’art. 14 L.i. (corrispondente all’art. 54 della CBE) è sufficiente che uno o più soggetti siano stati in grado di procurarsi senza abusi la conoscenza del trovato con conseguente possibilità di diffonderlo (l’abbiano fatto o meno) anteriormente all’avvio dell’altrui procedura di brevettazione”.


“Il che è innegabile sia avvenuto nel caso in esame posto che la macchina è stata pacificamente ordinata e consegnata ad una ditta terza e dunque è uscita dalla sfera di controllo e riservatezza che poteva far capo alla originaria produttrice venendo visionata da una pluralità di persone, in primis i soci contitolari di Essebidue (oltre ovviamente le maestranze) i quali - verificando che l’attrezzatura commissionata non rispondeva alle loro esigente produttive - evidentemente ne avevano perfettamente recepita la funzione anticipatrice dei posteriori insegnamenti brevettuali”.


Tale accertamento circa l’avvenuta divulgazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico.


Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che la divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi la invenzione. Non vi è quindi divulgazione, ai sensi dell’art. 15 del RD 29 giugno 1939 n. 1127, allorquando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto (dipendenti, collaboratori, finanziatori e simili), o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, sì da renderne impossibile l’attuazione. E neppure può parlarsi di divulgazione allorché il nuovo ritrovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso. (Cass. 2739/63).


La motivazione fornita dalla Corte d’appello di Milano appare del tutto conforme ai sopra detti principi.


La stessa, dianzi riportata, ha infatti accertato:

1) che la vendita del dispositivo, del tutto funzionante, aveva immesso lo stesso nell’ambito del circuito commerciale ed aveva portato a conoscenza del trovato un numero imprecisato di persone a partire dai titolari della acquirente Essebidue e delle maestranze;

2) che queste avevano potuto prender cognizione integrale degli elementi e della funzione dell’invenzione ed erano sufficientemente competenti per escludere che il macchinario fosse adeguato al sistema produttivo della Essebidue.


Ciò posto, la motivazione fornita dalla Corte d’appello di Milano appare del tutto adeguata anche sotto il profilo logico - fattuale e non appare pertanto, per questo aspetto, suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità essendo orientamento costante di questa Suprema Corte che costituisce accertamento di fatto stabilire se un’invenzione brevettata presenti, in concreto, il requisito della novità, sia sotto il profilo estrinseco, sia sotto quello intrinseco, onde non è censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento espresso dal giudice del merito secondo cui un determinato trovato non presenta l’accennato requisito, necessario perché possa formare oggetto di valido brevetto per invenzione industriale. (Cass. 3014/74; Cass. 1608/71; Cass. 2297/69, Cass. 1922/63; 585/48).

Il ricorso va pertanto respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

 

Decisa in Roma il 28.01.2010

Depositata il 19.04.2010

 

 

 

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