STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. III pen.,
Sentenza 2 febbraio 2011- 21 febbraio 2011, n. 6254
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
(Presidente Teresi, Estensore
Ramacci)
Sentenza
2 febbraio – 21 febbraio 2011, n. 6254
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale G.A.
e M.R. erano stati condannati per il reato di cui all’art. 517 c.p. in
concorso, per avere posto in vendita e venduto, in più occasioni, opere
dell’ingegno di F.E. e L.G. recanti segni distintivi e le iniziali dei predetti
apposti falsamente e, comunque, atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla
provenienza del prodotto, oltre al risarcimento in favore delle parti civili
costituite.
Avverso
tale decisione entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione.
In
particolare, G.A. deduceva, con un primo motivo i ricorso, l’intervenuta
prescrizione del reato ritenendo spirato il termine massimo di sette anni e
mezzo.
Con
il secondo motivo di ricorso lamentava la errata interpretazione e
applicazione dell’art. 517 c.p. ed il vizio di motivazione, osservando che la
decisione impugnata era illogica laddove considerava che idoneo a trarre in
inganno l’acquirente doveva considerarsi anche l’oggetto disegnato da soggetto
del tutto sconosciuto al pubblico; che l’articolo 517 c.p. tutela gli
acquirenti e non anche i produttori delle cose poste in vendita e che sul punto
la sentenza impugnata difettava di motivazione.
Con
il terzo motivo di ricorso denunciava la nullità delle sentenze di
merito per violazione dell’art. 521, comma secondo, c.p.p. e la manifesta
illogicità della motivazione, asserendo di essere stata chiamata a rispondere
di un fatto diverso da quello per il quale era stata poi condannata in quanto
l’imputazione riguardava l’apposizione di segni distintivi ed iniziali sui
prodotti commercializzati e l’attitudine degli stessi a trarre in inganno il
compratore sulla provenienza francese, mentre la sentenza si riferiva al nome
dei designer.
Con
il quarto motivo di ricorso deduceva la nullità di merito per omessa
notifica dell’avviso di fissazione udienza ad uno dei difensori nominati che,
tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto sanata accedendo ad un indirizzo
giurisprudenziale ritenuto minoritario, cosicchè la
questione andrebbe rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte per la soluzione
del contrasto.
Anche
M.R. deduceva, con un primo motivo di ricorso, al violazione dell’art.
606, lett. c) c.p.p. in relazione agli art. 552,
comma terzo, 178, lettera c) e 180 c.p.p. e la conseguente nullità “dell’intero rapporto processuale e della
sentenza” a suo carico per l’omessa notifica al codifensore
del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, affermando che i
giudizi dell’appello avrebbero erroneamente applicato la giurisprudenza
richiamata, non utilizzabile nella fattispecie.
Con
il secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell’art. 606, lettere
b) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 42, secondo comma, 43 e 517 c.p.,
osservando che le opere riprodotte non erano facilmente individuabili come
riconducibili a particolari autori e che i giudici del merito avevano erroneamente
avvicinato la figura del designer a
quella dell’artista, considerando essenziale, per l’applicazione della norma
utilizzata, non tanto la riconoscibilità dell’opera nel momento della sua
realizzazione, quanto il possibile, futuro apprezzamento da parte del pubblico.
Aggiungeva
che, proprio per tali caratteristiche delle opere non potevano indurre a
ritenere che le stesse, sconosciute al grande pubblico, fossero invece
conosciute da lui, semplice artigiano fonditore, tanto più che le stesse risultavano
prive di segni distintivi o marchi direttamente riconducibili agli autori.
Entrambi
insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi
i ricorsi sono infondati.
Va
in primo luogo rilevato che il reato contestato non è prescritto,
contrariamente a quanto affermato nel
primo motivo di ricorso dalla difesa della G.
I
fatti sono stati accertati fino alla data del 20 dicembre 2001. Durante il
processo risultano rinvii del dibattimento dal 18 maggio 2009 al 5 ottobre
2009, dall’8 novembre 2004 al 27 settembre 2005 e dal 6 dicembre 2007 a 31
gennaio 2008 a richiesta del difensore e dal 18 gennaio 2006 al 20 aprile 2006
per astensione del difensore dalle udienze.
Il
termine massimo non risulta pertanto spirato.
Altrettanto
destituita di fondamento è l’eccezione di nullità conseguente alla omessa
notifica al codifensore sollevata da entrami i
ricorrenti.
Correttamente
i giudici del gravame hanno ritenuto che la deduzione non fosse tempestiva e che
la nullità dovesse ritenersi ormai sanata.
E’
sufficiente rammentare, a tale proposito, che le Sezioni Unite Penali di questa
Corte (SS.UU. n. 39060, 8 ottobre 2009) hanno recentemente affrontato la
questione, affermando che dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due
difensori fiduciari dell’imputato deriva una nullità a regime intermedio, la
quale resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera
del difensore comparso, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello regolarmente
avvisato e assente, pur quando l’imputato non sia presente. Ciò in quanto è
onere del difensore presente procedere alla verifica dell’avviso all’altro
difensore fiduciario e del motivo della sua mancata comparizione, eventualmente
interpellando il giudice.
La
richiamata decisione specifica, in motivazione, che “la combinazione tra assenza volontaria dell’imputato e l’inerzia del
difensore dà luogo alla sanatoria della nullità … il codice prospetta la
“nozione di parte” nell’art. 182 2° co. c.p.p., nel senso che essa è
rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di
ciascun atto del processo. A tal fine è sufficiente la presenza di un solo
difensore tra due di fiducia dell’imputato non comparso, o un sostituto dello
stesso difensore. La parte costituita dal solo difensore presente ha l’onere di
eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso all’altro difensore
di fiducia assente. E qualora non eccepisca la nullità, la sanatoria non può
ritenersi condizionata dal rilievo che solo l’imputato presente può rinunciare
all’assistenza dell’altro difensore da lui nominato”.
Ciò
posto, deve osservarsi che la decisione impugnata appare immune da censure
anche per quanto riguarda l’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 517
c.p., contestata da entrambi i ricorrenti.
Va
preliminarmente osservato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa
Corte ha da tempo definito l’ambito di operatività della disposizione penale
richiamata.
In
particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del
reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio
né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in
errore dell’acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera
attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali
del prodotto (Sez. III n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec.
conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non
è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello
generale attinente all’ordine economico, tanto che la messa in vendita o in
circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione
effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez.
III n. 2003 15 gennaio 2008).
Tali
principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice
Penale tra i delitti contro l’industria e commercio, diversamente da quelli in
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) inseriti tra i delitti
contro la fede pubblica.
Ciò
posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi
anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in “oggetto di design”.
E’
noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati
manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire
individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari
caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari
metodologie di lavorazione e produzione applicate.
Rientrano,
senz’altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati
da un determinato autore, ancorchè conosciuto
nell’ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello
dell’arredamento.
Tale
caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all’attenzione
della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli
specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici
dell’appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie
limitata o la sigla con le iniziali dell’autore, elemento, quest’ultimo, che
maggiormente può rendere distinguibile l’opera anche per la tipologia del
carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull’oggetto.
La
peculiarità degli oggetti viene peraltro correttamente individuata dalla Corte
d’Appello nella circostanza che alcuni tra gli oggetti realizzati dai
ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti dopo la pubblicazione, su una
nota rivista di arredamento, di alcune fotografie che li riproducevano
indicandoli in didascalia con il solo riferimento al nome dell’autore.
In
conclusione, deve quindi affermarsi il
principio secondo il quale gli oggetti cosiddetti di “design”, la cui
produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti
prettamente industriali e sensibilità artistica dell’autore che ne determinano
la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorchè interessati ad uno specifico ambito commerciali,
traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l’esatta
individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la
provenienza da un determinato produttore.
Esclusa
la dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta
neppure quei profili di illogicità della motivazione lamentata da entrambi i
ricorrenti.
La
Corte territoriale ha fornito infatti ampia e dettagliata risposta a tutte le
doglianze degli appellanti attraverso una analisi complessiva dell’intero quadro
probatorio acquisito del tutto coerente e priva di cedimenti logici.
In
particolare, non solo la motivazione appare del tutto esauriente con
riferimento alle ragioni per le quali si è ritenuto correttamente riconosciuta,
dal giudice di prime cure, a configurabilità del delitto contemplato dall’art.
517 c.p., ma anche con riferimento alle deduzioni riprodotte nel secondo motivo
di ricorso della G., la quale ha sostenuto di essere stata condannata per un
fatto diverso da quello contestato.
Giustamente
la Corte d’Appello ha, infatti, richiamato l’inequivocabile contenuto del capo
di imputazione ed i riferimenti in esso contenuti, dalla semplice rassegna dei
quali si desumeva l’infondatezza del motivo di appello.
Alle
stesse conclusioni deve giungersi, infine, in ordine alle deduzioni del M.
Anche
in questo caso i giudici dell’appello hanno esaurientemente indicato i motivi
per i quali lo stesso doveva ritenersi responsabile a titolo di concorso nel
reato e non poteva ritenersi sussistente la dedotta buona fede stante la
presenza, sugli oggetti sequestrati presso la sua fonderia, di caratteristiche
che li rendevano sicuramente riconoscibili per lo stile particolare e per la
presenza di sigli e numero di serie.
Entrambi
i ricorsi devono pertanto essere rigettati con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M
Rigetta
i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 2 febbraio 2011
Depositata
in Cancelleria il 21 febbraio 2011
Il
Presidente
Dott.
Alfredo Teresi
Il
Consigliere Estensore
Dott.
Luca Ramacci