STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Provvedimento del
Garante per la Privacy sull’uso di immagini tratte dai social networks
nell’attività giornalistica (caso <Ciociaria Oggi> e <la
Provincia>)”
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi,
segretario generale;
VISTA
la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il sig. Davide Moscone lamenta
l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani Ciociaria Oggi
(edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di
Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);
VISTI
gli elementi acquisiti nell'istruttoria;
VISTI
gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE
il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
È
pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il sig. Davide Moscone ha
lamentato che sul quotidiano Ciociaria
Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio
2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della
notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un
incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una
riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social
network "Facebook".
In
relazione all'accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di
pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso
all'Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
Le
testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante - di cui Ciociaria Oggi ha dato comunicazione
anche al Garante - senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come
richiesto dall'Autorità in sede di istruttoria.
CIÒ PREMESSO, IL
GARANTE OSSERVA:
Il caso trae origine dalla
pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa
al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.
Al riguardo, il Garante ha
sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati
personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"
e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di
diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei
limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello
dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).
Ciò posto, il giornalista è
però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a
qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel
dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto
la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c)
del Codice).
Invero, tali principi, prima
ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei
dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che
da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963,
n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993),
nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono
l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.
Nel caso di specie, come è
emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare
un volto alla vittima dell'incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da
uno dei più frequentati social networks, senza verificare la
corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta
nell'incidente.
Preso atto della circostanza
che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (Ciociaria Oggi
del 5 marzo 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009),
si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo
della notizia dell'incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di
Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela
del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale,
essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati
personali errati.
Alla luce delle
considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento
oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d),
del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe
Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del
trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche
tramite i siti web delle
testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente
mortale occorso al giovane di Atina.
Si fa presente che in caso di
inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170
del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter
del Codice.
Resta impregiudicata la
facoltà per l'interessato di far valere i propri diritti in sede civile in
relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).
Copia del presente
provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa
competenza.
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a)
rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di
Ciociaria Oggi del 23 e 24
febbraio 2009 e La Provincia,
cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;
b)
ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett.
c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione
dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e
Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria
Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di
segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate,
la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale
occorso al giovane di Atina.
c)
dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei
giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le
valutazioni di relativa competenza.
Roma, 6 maggio 2009
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Paissan
IL
SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi