STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
“Provvedimento
del Garante per la Privacy su Google Street View: le
auto dovranno essere riconoscibili”
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO
il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA
la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc.
ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il
servizio Street View,
fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che
esso "consente agli utenti di
visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il
servizio è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti
ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°";
VISTA
la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la
quale la società, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma, ha fornito
all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio Street View;
CONSIDERATO
che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini sono riprese, al
livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado
di scattare fotografie in movimento e che, a seguito della loro acquisizione,
le stesse sono inviate automaticamente al server di Google Inc. negli Stati
Uniti dove si provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto
selezionate sul sito web di
Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online per diversi mesi;
CONSIDERATO
che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche dati personali, quali,
ad esempio, immagini di individui o targhe di veicoli;
VISTE
le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio
all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i
luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire
sulle fotografie pubblicate online
da Google;
CONSIDERATO
che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché
sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni,
rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia
di protezione dei dati personali;
RITENUTO
che al trattamento di dati personali posto in essere da Google Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto
effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del
Codice);
RITENUTA,
quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di
titolare del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO
che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle
immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il
consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo
pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il
divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore,
alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l.
22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo
stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice);
CONSIDERATE,
tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione online
per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire
all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse;
CONSIDERATO
che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità,
proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall'art. 11 del Codice;
RITENUTO,
che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione online,
gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i
volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati;
CONSIDERATO
che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il diritto di opposizione
degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, e che, in tal
senso, la società già assicura agli interessati l'esercizio di tale diritto,
mediante una particolare procedura di "segnalazione" online;
CONSIDERATO
che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio
dei diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di
oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo
indirettamente, riconoscibili;
RITENUTO
che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano informati in modo
idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione all'acquisizione di
immagini da parte di Google Inc., affinché costoro
possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini,
allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa;
CONSIDERATO
che le modalità con le quali attualmente è fornita l'informativa agli
interessati, in relazione al trattamento di acquisizione delle immagini,
risultano del tutto insufficienti, in quanto consistono nella sola pubblicazione,
sul sito web della società, dell'indicazione generica delle città in cui
transitano le vetture di Street View, alcune
ore prima del loro passaggio, nonché di un testo contenente alcune informazioni
sul servizio Street View che tuttavia
non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice;
CONSIDERATO,
tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun interessato oggetto di
riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un
impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
CONSIDERATO
che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del Codice, può prescrivere
al titolare del trattamento l'adozione di misure semplificate per fornire
un'idonea informativa agli interessati;
RITENUTA,
pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google Inc.
un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett.
c) del Codice;
RILEVATA
la necessità che Google Inc. informi gli interessati,
in relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un
sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street
View tenendo conto della ampiezza delle suddette
località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i quartieri in
cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione della notizia sul
sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio
della raccolta delle immagini;
RILEVATA,
altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea
e preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di
cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione
visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;
RILEVATA
la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche per il mezzo di
almeno un'emittente radiofonica locale;
RILEVATA,
altresì, la necessità che Google Inc. predisponga,
sulle vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o
adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno
acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online
mediante il servizio Street View;
CONSIDERATO
che resta comunque ferma la necessità che Google Inc.
renda un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del
Codice, disponibile sul sito web della società;
TENUTO
CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di
inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata in sede
amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a
centottantamila euro;
RISERVATO
ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad ulteriori profili
relativi all'acquisizione di immagini per il servizio Street View;
RISERVATA,
con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la
violazione amministrativa concernente l'inidoneità dell'informativa resa da
Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice);
VISTA
la documentazione in atti;
VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE
il prof. Francesco Pizzetti;