STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Tribunale
di Chieti, Sez. distacc. di Ortona
Sentenza
20 gennaio 2011, n.8
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Chieti, Sez.
dist. Di Ortona, dr.ssa Rita Carosella, all’udienza del 20 gennaio 2011 nella
causa civile di prima istanza di cui in epigrafe, promossa con ricorso ex art.
152 D. Lgs. N. 196/2003 depositato il 24 settembre
2009 da XXX e YYY, residenti a Chieti e quivi elettivamente domiciliati, v.le Abruzzo n. 14 presso lo studio dell’avv. Dario
Marrocco, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del
ricorso introduttivo.
RICORRENTI
nei
confronti di
ZZZ, quale Direttore responsabile p.t. del giornale on-line “PrimaDaNoi”,
corrente in C.da Foro n. 124 di Francavilla al Mare,
e quale legale rappr. p.t.
della Donlisander Comunication,
Editore dello stesso giornale, elettivamente domiciliato a Pescara, v. Trieste
n. 88, presso lo studio degli avv.ti Mauro Talamonti
e Azzurra Santoro che lo rappresentano e difendono in virtù di procura
rilasciata a margine della comparsa di costituzione e di risposta.
RESISTENTE
letti gli atti e i verbali di causa e i documenti
prodotti;
richiamate le conclusioni delle parti;
all’esito della discussione orale, ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, immediatamente
depositata in Cancelleria ex artt. 152, decimo comma, D. Lgs.
N. 196(2003, e 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
Con il ricorso di cui in premessa i ricorrenti hanno
convenuto in giudizio la testata giornalistica on – line “PrimaDaNoi” corrente a
Francavilla al Mare per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia
all’On. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reiettata,
adottare, stante la normativa dettata dal D. lgs.
196/2003, ogni provvedimento necessario ed utile al fine di impedire il
protrarsi della lamentata lesione dell’immagine e dell’onore dei sigg. XXX e
YYY, di proteggere i loro dati personali, prescrivendo in particolare, alla
testata giornalistica PrimaDaNoi, in persona del
Direttore Responsabile e dell’Editore p.t., il blocco
e/o il divieto del trattamento dei dati degli odierni ricorrenti e la
conseguente cancellazione dell’articolo in premessa; condannare, giusta il
disposto di cui all’art. 15 D. lgs. 196/2003, la
testa giornalistica PrimaDaNoi, in persona del
Direttore Responsabile e dell’Editore p.t., al
risarcimento dei danni patiti dagli odierni ricorrenti nella misura di euro
5.000,00 o di quell’altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia, vinte le spese”, tanto sull’assunto che
l’articolo portato dal giornale, e tuttora sullo stesso consultabile tramite
sito internet, riguardante una
vicenda giudiziaria penale che li ha visti in passato coinvolti e conclusasi
con l’archiviazione, sia lesivo della riservatezza, della reputazione e
dell’onore di essi istanti, con conseguente loro discredito personale e
sociale.
La
resistente si è costituita in giudizio per contestare le avverse domande e
invocarne il rigetto, appellandosi all’esercizio del diritto di cronaca
costituzionalmente garantito e nel caso di specie legittimamente esercitato.
Ciò
posto, la vicenda all’esame prende le mosse da un articolo, in atti, pubblicato
il 23.03.2006 e tuttora consultabile sulla prima pagina del quotidiano
abruzzese on – line PrimaDaNoi in cui si dà notizia dell’avvenuto arresto
domiciliare degli odierni ricorrenti e dei minuziosi dettagli dei fatti di
reato loro contestati dagli inquirenti, tentata estorsione continuata in
concorso, fatti per i quali gli istanti sono stati indagati dalla Procura della
Repubblica di Pescara nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con
decreto di archiviazione del 18.09.2007.
In
data 19.01.2008 l’articolo in oggetto è stato aggiornato con l’informazione
dell’avvenuta archiviazione, del provvedimento di revoca da parte del Tribunale
del Riesame della misura cautelare applicata agli indagati, della conferma di
detto provvedimento in Cassazione, e l’articolista prosegue: “le ipotesi accusatorie sul caso pescarese dunque sono cadute del tutto.
Rimangono ancora in piedi, invece, le altre svoltesi sul territorio di Chieti,
dove un altro procedimento è in itinere”.
Il
19 giugno 2008 si registra un ulteriore aggiornamento dell’articolo del
seguente tenore: “Dopo l’archiviazione,
probabilmente passeranno alla richiesta per l’equa riparazione per
l’illegittima detenzione patita. Lo annuncia il legale ….(omissis)… che precisa anche come non via sia altro
procedimento in piedi alla procura di Chieti. La lunga vicenda giudiziaria può
dunque dirsi definitivamente conclusa”.
E
infatti realmente si è conclusa, con il provvedimento della Corte d’Appello
territoriale del 28.01.2009, in atti, che ha riconosciuto agli odierni
ricorrenti la riparazione per l’ingiusta custodia subita: senonchè
quell’articolo continua a permanere sul sito internet del quotidiano PrimaDaNoi –
risulta rimasta priva di riscontro la raccomandata a/r del 29.10.2008 con la
quale i ricorrenti ne chiedevano la definitiva cancellazione sulla motivazione
che l’articolo, ormai acclarata l’infondatezza dette tesi accusatorie al tempo
formulate nei loro riguardi, li danneggiasse nell’immagine, decoro e
riservatezza.
Tanto
premesso, mentre da una parte non si può che condividere quanto dalla
resistente affermato in merito ai presupposti legittimanti l’esercizio di
diritto di cronaca riferito all’attività giornalistica, verità storica e
continenza formale della notizia, interesse pubblico alla sua divulgazione,
presupposti in presenza dei quali “recedono i diritti”, anch’essi, come il diritto
di cronaca, costituzionalmente garantiti, alla riservatezza, onore reputazione,
immagine della persona cui i fatti divulgati si riferiscono; dall’altra parte
non si possono ignorare le norme dettate dal decreto legislativo 30.06.2003 n.
196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, volto a garantire che
il trattamento di essi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al
diritto alla riservatezza; norme, che a sensi dell’art. 136 dello stesso decreto, si applicano anche al
trattamento dei dati personali per scopi giornalistici.
Tra
le disposizioni del decreto in oggetto vengono in rilievo, ai fini del presente
giudizio, l’art. 11, a mente del quale il trattamento dei dati personali può
avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; l’art. 25, che vieta la comunicazione e la
diffusione dei dati quando sia decorso il periodi di tempo indicato nel
precisato art, 11; l’art. 7, che
attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’art. 15, in forza del quale del quale
chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. (che sancisce la
responsabilità per i danni provocati nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura, o per i mezzi adoperati); il secondo comma del citato art. 15
stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell’art. 11 quello, si rammenta, che vieta il trattamento dei dati
personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per
i quali i datti sono stati raccolti e trattati.
Ora,
se si tiene conto che il contestato articolo è stato pubblicato, e lo è
tuttora, nella prima pagina del quotidiano in oggetto, del fatto che lo stesso
ha ampia diffusione locale, è facilmente accessibile e consultabile, molto più
dei quotidiani cartacei, trattandosi di testata giornalistica on – line, appare evidente come dal
23.03.2006, data di pubblicazione dell’articolo, fino all’ultimo aggiornamento
del 19.08.2008 e a tutto voler concedere fino al mese di ottobre del 2008, data
della richiesta stragiudiziale dei ricorrenti di cancellazione, sia trascorso
sufficiente tempo perché le notizie con lo stesso divulgate potessero informare
la collettività, creare opinioni, stimolare dibattiti, suggerire rimedi,
quindi, almeno a partire dall’ottobre del 2008, il trattamento di quei dati non
poteva più avvenire, artt. 11 e 25, ed è invece avvenuto, con conseguente
lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza e alla reputazione, stante
la peculiarità dell’operazione di trattamento, sistematicità e capillarità
della divulgazione dei dati, e stante la natura degli stessi dati trattati,
particolarmente sensibili attinendo a vicenda
giudiziaria penale. Il già citato art. 7
attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
per conseguenza l’articolo va cancellato.
Volendo
tenere conto della considerazione della Difesa della resistente secondo cui i
giornali on – line non possono
ricevere un trattamento diverso da quello dei giornali cartacei che non vengono
distrutti e cancellati ma conservati negli archivi delle testate giornalistiche
o nelle biblioteche a costituire memoria storica della collettività, no scopo
anch’esso di rilievo sociale, si può consentire la conservazione di una copia
cartacea dell’archivio della testata.
Ai
sensi dell’art. 15, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali, come nel caso di specie avvenuto per le motivazioni innanzi
esposte, è tenuto al risarcimento, da liquidare, tenuto conto dei diritti dei
ricorrenti lesi, di natura non patrimoniale – il pregiudizio attinente a valori
della persona di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica
– in via necessariamente equitativa: appare congrua la somma richiesta di euro
5.000,00 avuto riguardo alla durata, gravità e modalità dell’illecito e alla
natura del pregiudizio arrecato ai soggetti lesi; somma da maggiorare degli
interessi legali dal 29.10.2008 al saldo, e della rivalutazione monetaria dalla
data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, oltre alle spese di
lite per il principio della soccombenza, come liquidate in dispositivo, ex actis, in
assenza di notula.
Sentenza
immediatamente esecutiva nei limiti di legge.
P.Q.M.
-
condanna il Direttore Responsabile e l’Editore p.t. del giornale on
– line “PrimaDaNoi”, corrente in C.da Foro n. 124 di Francavilla al Mare, alla cancellazione
dell’articolo oggetto di causa, oltre al pagamento in favore dei ricorrenti
XXXX e YYY della somma di euro 5.000,00, con interessi legali dal 29.10.2008 al
saldo, rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della presente
sentenza al saldo, e spese di lite, che liquida nella somma di euro 102,82 per
esborsi, euro 632, 00 per diritti, euro 530,00 per onorari, oltre rimborso
forfettario spese generali di difesa (12,5%), IVA se dovuta, e CAP,
sull’imponibile nella misura di legge.
Ortona, 20 gennaio 2011
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Carosella
Sentenza depositata dal Giudice
in Cancelleria il 20 gennaio 2011