STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sez. III penale
Sentenza
17 febbraio - 1 giugno 2011, n. 21839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE III
PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sig.ri magistrati:
-
Dott.
Gentile Mario (Presidente)
-
Dott.
Fiale Aldo (Consigliere)
-
Dott.
Grillo Renato (Consigliere - Est.)
-
Dott.
Marini Luigi (Consigliere)
-
Dott.
Sarno Giulio (Consigliere)
ha pronuciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso presentato da R.L, nato a XXXX;
avverso
la sentenza emessa l’11 maggio 2010 dalla Corte d’Appello di Milano;
udita
nella pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dr. Renato Grillo;
udito
il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con
sentenza dell’11 maggio 2010 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano in data
4 febbraio 2009 con la quale R. L., imputato del reato di cui all’art. 167
della legge sulla privacy. fatto commesso in Milano l’1 luglio 2004, era stato
ritenuto colpevole del detto reato e condannato, concesse le circostanze
attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito alla pena -
condizionalmente sospesa - di mesi quattro di reclusione.
Con la detta sentenza la Corte Territoriale dopo aver ricostruito i passaggi
essenziali della vicenda, disattendeva il preliminare motivo di appello
concernente una asserita inutilizzabilità “patologica” delle dichiarazioni rese
dal R. alla P.G. nel corso delle indagini preliminari, in violazione dell’art.
63 c.p.p. in quanto rilasciate in assenza di difensore, nonostante lo stesso
fosse indagato, argomentando che, trattandosi di dichiarazioni spontanee rese
nonostante gli avvertimenti dalla P.G., tali dichiarazioni si sottraevano al
regime vincolistico di cui all’art. 63 c.p.p.
Respingeva, in quanto infondate, le altre doglianze volte ad una assoluzione
per insussistenza del fatto poggiante, vuoi sull’assenza di prova sul fatto-reato,
vuoi anche sull’ assenza del danno (si trattava della diffusione attraverso una
chat-line pubblica dell’utenza personale cellulare della persona offesa con la
quale l’imputato stava dialogando on line), vuoi, ancora, sulla genericità del
riferimento al destinatario (non individuabile aprioristicamente) della norma
incriminatrice, vuoi, infine, sulla sostanziale genericità del capo di
imputazione ripetitivo della formula legislativa.
Avverso la detta sentenza l’imputato propone ricorso con il quale denuncia
violazione e falsa applicazione della norma penale (art. 167 L. 196/03
deducendo, anzitutto, l’erroneità della sentenza in punto di identificazione
nell’imputato, dell’autore del fatto in quanto ritenuto erroneamente
destinatario della norma incriminatrice ed ancora in punto di individuazione
del danno - nella specie non solo insussistente - ma inconfigurabile.
Deduce, anche, carenza di motivazione con specifico riferimento al mancato
esame delle censure mosse con i motivi di appello.
Il ricorso è infondato.
Si osserva in via preliminare che - a differenza dell’appello - il presente
ricorso è circoscritto a ben precise censure riguardanti rispettivamente
l’individuazione del destinatario della norma incriminatrice da ricavarsi in
base alle definizioni contenute nell’art. 4 della L. 196/03 emanata a tutela
della privacy e la qualificazione della condotta dalla quale esulerebbe il
comportamento non produttivo di danno al singolo o comunque produttivo del
danno c.d. “minimale”.
Entro i suddetti confini il difensore del ricorrente muove una censura di ampio
respiro rivolta, in via generale, alla carenza della motivazione rispetto ai
motivi di appello.
Così inquadrato il contenuto e la portata del ricorso in esame, appare anche
opportuno rievocare in via di estrema sintesi il fatto che ha dato luogo alla
presente vicenda giudiziaria, apparendo tale operazione propedeutica ad un
corretto inquadramento della fattispecie che la difesa del ricorrente afferma
non essere configurabile.
Nel corso di un colloquio virtuale su una chat line il R., utilizzando quale
nickname la sigla (…), si inseriva in un canale chat privato gestito dal B.,
intrattenendo con lo stesso una conversazione virtuale poi degenerata (seguita,
in particolare, da una telefonata di insulti rivolti dal R. al B.) e
diffondendo sulla chat pubblica il numero dell’utenza cellulare del B., del
quale era venuto in possesso durante quel colloquio.
Così riepilogati i fatti, la prima questione prospettata dalla difesa, relativa
al limitato raggio di azione dell’art. 167 della Legge 196/03, non appare
fondata: il difensore pone in correlazione, al fine di dimostrare come il
contenuto della norma incriminatrice non abbia portata erga omnes,
detto articolo, con l’art. 4 che nell’indicare le varie definizioni, alla
lettera f) indica tra “il titolare” deputato ad assumere decisioni in ordine
alle finalità, modalità del trattamento dei dati e agli strumenti attuativi,
espressamente “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto” al detto compito:
tale definizione, secondo la tesi difensiva, consente di escludere dal novero
dei destinatari della norma punitiva (rappresentata poi dall’art. 167 citato,
il privato cittadino che, occasionalmente, sia venuto in possesso di un dato
c.d. “sensibile” appartenente ad altro soggetto, dandogli diffusione indebita.
Ad una semplice lettura della norma punitiva, l’incipit “chiunque” già esclude
in radice una interpretazione in senso restrittivo riferita ai destinatari: ma
anche a voler ricollegare - come mostra di fare la difesa del ricorrente -
l’art. 167 all’art. 4 è evidente che laddove si parla di persona fisica, ci si
intende riferire al soggetto privato in sé considerato, e non solo a quello che
svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta di
dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno: una
interpretazione siffatta finirebbe con l’esonerare in modo irragionevole dall’area
penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione
di dati personali che il legislatore, invece, tende ad evitare.
Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l’assoggettamento alla norma
in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti
indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti
a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in
contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza
arbitrii o pericolose intrusioni.
Né la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può dirsi esclusa
se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto
la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita
diffusione.
Nel caso di specie è proprio questo che è accaduto: il R., venuto in possesso,
peraltro non casualmente come sostenuto dal suo difensore per come è dato
leggere dalla sentenza impugnata, di un dato sensibile (numero di utenza
cellulare) per essergli stato fornito dal suo interlocutore del momento (il
B.), si è determinato a diffonderlo su altri canali con ciò compromettendo la
riservatezza del dato che la norma intende salvaguardare.
Correttamente la Corte ha individuato il R. quale destinatario della norma e
soprattutto, ancor più correttamente, la Corte ha ritenuto che quella indebita
diffusione del dato costituisca uno dei modi di intendere la nozione di
trattamento codificata dalla norma incriminatrice: invero il concetto di
trattamento va inteso in senso ampio per come di già lo afferma il legislatore
laddove elenca tutta una serie di condotte sintomatiche, non circoscritto
quindi ad una raccolta di dati, ma anche - e soprattutto - alla diffusione
indebita senza il consenso dell’interessato, del dato acquisito, non importa se
casualmente o meno (circostanza che, nel caso di specie, la Corte ha comunque
escluso).
Quanto poi al concetto del danno del quale la condotta denunciata sarebbe - ad
avviso del ricorrente - priva, si tratta di una opinione nient’affatto
condivisibile e nemmeno giustificata dalla realtà dei fatti per come afferma la
Corte territoriale, sia pure in modo implicito. Invero la diffusione in ambito
generalizzato di un numero di utenza cellulare - per sua intrinseca natura,
riservato, tanto è vero che solitamente negli elenchi telefonici pubblici
distribuiti dalla TIM (ma anche in altri elenchi in possesso di soggetti che li
tengono a disposizione dei terzi) figura solo il numero telefonico pubblicabile
e mai quello di un’utenza cellulare a meno che il suo titolare non vi abbia
consentito - è certamente produttiva di danno: elemento, quest’ultimo, preso in
considerazione dal legislatore che lo ricollega all’elemento soggettivo del
reato inteso quale dolo specifico (”al fine di recare ad altri un danno” recita
la prima parte dell’art. 167 citato).
Danno che la Corte territoriale - diversamente da quanto opinato dalla difesa
del ricorrente - ha individuata proprio nella diffusione non consentita, specie
perché preceduta da un intento ritorsivo, in risposta ad una diffida rivolta
dal B. al R . affinché si astenesse da indebite intromissioni pubblicitarie:
comportamento che colora ancor meglio sia l’elemento soggettivo che quello
oggettivo del reato.
Quanto all’elemento danno, è del tutto evidente che non si versa in quella
ipotesi di “minimo vulnus all’identità personale del soggetto passivo ed alla
sua privacy” in presenza del quale la condotta materiale di tipo diffusivo
sarebbe scriminata (in termini Cass. sez 3, 28.05.2004 n. 30134, Barone, Rv.
229472), in quanto una diffusione ad ampio raggio, indipendentemente dal tempo
più o meno breve di stazionamento del messaggio sulla chat line (tempo nel caso
in esame non quantificabile per come ricordato dalla Corte Territoriale)
consente a chiunque di prendere cognizione di numeri telefonici riservati.
Ed anzi, l’esigenza che tale evenienza non accadesse traspare ancor più
chiaramente riverberandosi quindi sulla esistenza del danno, nella misura in
cui si legge che il B. si era recisamente lamentato di intrusioni pubblicitarie
sulla sua chat line, segno evidente che detta persona tenesse ad una
particolare riservatezza nelle comunicazioni con terzi e che, quindi, una una diffusione allargata avrebbe potuto generare altri
contatti indesiderati e lesivi della privacy.
Le considerazioni di cui sopra appaiono sufficienti per giudicare infondata
anche la doglianza - peraltro formulata in termini fin troppo generici e quasi
ai limiti della inammissibilità rivolta verso l’assetto motivazionale della
sentenza ritenuto inadeguato e carente rispetto alle doglianze difensive: la
Corte territoriale, nel premettere quali fossero le doglianze contenute
nell’atto di appello, le ha esaminate partitamene, dando risposta a ciascuno
dei quesiti proposti in modo coerente e logico anche se sintetico.
Oltretutto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
il ricorrente non può limitarsi alla indicazione di atti od elementi del
processo non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, essendo
invece preciso onere - pena l’inammissibilità della impugnazione - individuare
quegli elementi o dati probatori che risultano inconciliabili con la
ricostruzione svolta nella sentenza e soprattutto indicare le ragioni per le
quali l’atto asseritamente non esaminato comprometta
la coerenza logica della motivazione (v. da ultimo, Cass.
Sez. 6″ 2.12.2010 n. 45036, Damiano, Rv.
249035).
Al
rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso
in Roma il 17 febbraio 2011
Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2011