STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
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Page | Reati ed illeciti
informatici
“Norme
in tema di reati informatici introdotte o modificate
dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 547 e
dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48
(Ratifica
ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno)”
“Codice Penale”
(estratto)
Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).
Chiunque, al fine di
esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente
ragion da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge
penale, si ha “violenza sulle cose” allorché la cosa viene danneggiata o
trasformata, o ne è mutata la destinazione economica.
Si ha, altresì, violenza sulle
cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato
in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un
sistema informatico o telematico (*).
(*) comma aggiunto dall’art. 1 L. 547/93.
Art. 420 (*) (Attentato a impianti di
pubblica utilità).
Chiunque commette un fatto
diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utillità,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
[La pena di cui al primo comma
si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distrugere sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in esi
contenuti o ad essi pertinenti.](**)
[Se dal fatto deriva la
distruzioni o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle
informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del
funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a
otto anni.](**)
(*) articolo sostituito dall’art. 2 Legge n. 547/93.
(**) comma
abrogato dall’art. 6 Legge n. 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 491 bis (*)
(Documenti informatici).
Se alcune delle falsità
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato
avente efficacia probatoria (**), si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal
fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati a elaborarla.](***)
(*) articolo aggiunto dall’art. 3 L. 547/93.
N.d.R.: il capo al
quale la norma fa riferimento è il Capo III (“Della falsità in atti”) del
Titolo VII (“Dei delitti contro la fede pubblica”).
(**) le parole
“avente efficacia probatoria” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge 18 marzo 2008, n. 48
(***) periodo
soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge
18 marzo 2008, n. 48.
Art. 615 ter (*) (Accesso abusivo ad un sistema informatico).
Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha
il diritto di esluderlo, è punito con la reclusione
fino a tre anni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque ani:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con vioilazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità
di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o
il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmoi
in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai
comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità
o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo
comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si
procede d’ufficio.
(*)
articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.
Art. 615 quater (*) (Detenzione e diffusione abusiva di codici
di accesso a sistemi informatici o telematici)
Chiunque, al fine di procurare
a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comiunica o consegna
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazione o istruzioni idonee al predetto scopo, è punnito
con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da
uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre
taluna delle circostanza di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art.
617 quater.
(*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.
Art. 615 quinques
(*) (Diffusione di programmi diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico).
Chiunque, allo scopo di
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni,
i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, di
procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,
mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a
euro 10.329.
(*) articolo aggiunto dall’art. 6 L.
547/93 e successivamente sostituito dall’art. 4 della Legge 18 marzo 2008, n.
48.
Art. 616 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).
Chiunque prende cognizione del
contenuto di una corfrispondenza chiusa, a lui non
diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri
prenderne cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta,
ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non
è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
un anno o con la multa da lie sessantamila a un
milione.
Se il colpevole, senza giusta
causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza , è
punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un
più grave reati, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a
querela della persona offesa.
Agli effetti delle
disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata
con ogni altgra forma di comunicazione a distanza
(*).
(*) comma sostituito dall’art. 5 L.
547/93.
Art. 617 quater (*) (Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentamente
intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi
primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio
e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da
altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(*) articolo aggiunto dall’art. 6 L.
547/93.
Art. 617 quinquies
(*) (Installazione di apparecchiature
atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche).
Chiunque, fuori consentiti
dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617 quater.
(*) articolo aggiunto dall’art. 6 L.
547/93.
Art. 617 sexies
(*) (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque, al fine di procurare
a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche
occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni telative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.
(*) articolo aggiunto dall’art. 6 L.
547/93.
Art. 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti).
Chiunque, essendo venuto
abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui
atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo
rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Agli effetti della
disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque
supporto informatico contenete dati, informazioni o programmi (*)
(*)
comma aggiunto dall’art. 7 L. 547/93.
Art. 623 bis (*) (Altre comunicazioni e conversazioni).
Le disposizioni contenute
nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni
telegrafiche, telefoniche, inforamtiche o lelematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a
distanza di suoni, immagini o altri dati.
(*) articolo sostituito dall’art. 8 L. 547/93.
N.d.R.: la sezione
alla quale la norma fa riferimento è la Sezione V (“Dei delitti contro
l’inviolabilità dei segreti”) del Capo III (“Dei delitti contro la libertà
individuale”).
Art. 635 bis (*) (Danneggiamento di sistemi informatici e
telematici).
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di
cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così
sostituito dall’art. 5, comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
N.d.R.: la
circostanze indicate dal secondo dell’art. 635 ricorroe
“… se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia.
Art. 635 ter (*) (Danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena
è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di
cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito
dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 635 quater (*) (Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici).
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis,
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di
cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito
dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 635 quinques
(*) (Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità).
Se il fatto di cui all’articolo
635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la
pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di
cui al numero a) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così
sostituito dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 640 ter (*) (Frode informatica).
Chiunque, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con quasiasi modalità su
dati, informazioni o pragrammi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640,
ovvero se il fatto è commesso don abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a
querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.
(*) articolo aggiunto dall’art. 10 L. 547/93.
N.d.R.: le
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640 ricorrono
“se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.
Art. 640 quater (*) (Applicabilità dell’art. 322 ter).
Nei casi di cui agli articoli
640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione
dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con l’abuso della qualità di operatore
del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell’art. 322 ter.
(*) articolo inserito dall’art. 3, comma 2, della Legge
29 settembre 2000, n. 300.
Art. 640 quinquies
(*) (Frode informatica del soggetto
che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
Il soggetto che presta servizi
di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
(*)
articolo inserito dall’art. 5, comma 3, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
“Codice
di Procedura Penale”
(estratto)
Art. 51 (Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale).
1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
3 bis. (omissis)
3 ter. (omissis)
3 quater. (omissis)
3 quinquies Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis,
635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del
codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (*).
(*) comma aggiunto dall’art. 11 della Legge 18 marzo
2008, n. 48.
Art. 244 (Casi e forme delle ispezioni).
1. (omissis)
2. Se il reato non ha lasciato
tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati
o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato
attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di
individuare moto, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità
giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni
altra operazione tecnica, anche in relazioni a sistemi informatici o telematici
(*), adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne l’alterazione.
(*) le parole da “anche in relazione
… “ fino a “ … ad impedirne l’alterazione” sono state aggiunte dall’art. 8,
comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 247 (Casi e forme delle perquisizioni).
1. (omissis)
1 bis. Quando vi è fondato
motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce
comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico,
ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne l’alterazione (*).
2. (omissis)
3. (omissis)
(*) comma inserito dall’art. 8, comma 2, della Legge 18
marzo 2008, n. 48.
Art. 248 (Richiesta di consegna).
1. (omissis)
2. Per rintracciare le cose da
sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle
indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da
questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e
corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici (*). In caso
di rifiuto, l’autorità giuridiziaria procede a
perquisizione.
(*) Periodo modificato dall’art. 8, comma 3, della Legge
18 marzo 2008, n. 48.
Art. 254 (Sequestro di corrispondenza).
1. Presso coloro che
forniscono servizi postali, telegrafonici, telematici o di telecomunicazioni è consentito
procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o
a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che
comunque possono avere relazione con il reato (*).
2. Quando al sequestro procede
un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità
giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o
alterarli (**) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. (omissis)
(*) comma così sostituito dall’art.
8, comma 4, lett. a), della Legge 18 marzo 2008, n.
48.
(**) le parole “o
alterarli” sono state inserite dall’art. 8, comma 4, lett.
b), della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 254 bis (*) (Sequestro di dati informatici presso
fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1. L’autorità giudiziaria,
quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici,
telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli
di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare
fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia
di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei
dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.
In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e
proteggere adeguatamente i dati originali.
(*)
articolo inserito dall’art. 8, comma 5, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti).
1. Le persone indicate
negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria,
che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è
ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche
mediante copia di essi su adeguato supporto (*), e ogni altra cosa esistente
presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o
arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. (omissis)
3. (omissis)
(*) le
parole “nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche
mediante copia di essi su adeguato supporto” sono state inserite dall’art. 8,
comma 6, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 259 (Custodia delle cose sequestrate).
1. Le cose sequestrate sono
affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è
possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia
avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode,
idoneo a norma dell'articolo 120.
2. All'atto della consegna, il
custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni
richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge
penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda
dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito
dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva,
in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria (*). Al
custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna,
dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale.
La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella
segreteria.
(*)
Periodo inserito dall’art. 8, comma 7, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.
Distruzione di cose sequestrate).
1. Le cose sequestrate si
assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione
alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o
informatico (*), idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa
estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni
delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia,
le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali
dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.
Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia
deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità;
in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi
diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (**).
3. Se si tratta di cose che
possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione o la distruzione.
3 bis. L'autorità giudiziaria
procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione
delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la
detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile
custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche
all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente
la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo
di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364
e ordina la distruzione della merce residua (***).
3 ter. Nei casi di sequestro
nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine
di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla
distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla
comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva
la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (***)
(*)
parole inserite dall’art. 8, comma 8, lett. a) della
Legge 18 marzo 2008, n. 48.
(**) periodo
inserito dall’art. 8, comma 8, lett. b) della Legge
18 marzo 2008, n. 48.
(***) commi
inseriti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23
maggio 2008, n. 92.
Art. 266 bis (*) (Intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche).
1. Nei procedimenti relativi
ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di
tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del
flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici ovvero intercorrente tra
più sistemi.
(*) articolo aggiunto dall’art. 11 L. 547/93.
N.d.R.:
i reati indicati nell’art. 266: a) delitti non colposi per i quali è prevista
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione
per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura,
abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione
del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f bis)
delitti previsti dall’art. 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater 1 del medesimo
codice.
Art. 268
(Esecuzione delle operazioni).
1. Le comunicazioni
intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto,
anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono
essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella
Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti od inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il
pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento
delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3 bis. Quando si procede a
intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti
appartenenti a privati (*).
4. I verbali e le
registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni sono depositati in segreteria insieme
ai decreti che hanno disposto, autorizzatro,
convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal
pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può
derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico
ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è
immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare e registrazioni ovvero di
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. indicati dalle parti, che
non appainano manifestamente irrilevanti, procedendo
anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di chi è
vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di
partecipare allo stralcio e sonoavvisati almeno
ventiquattrore prima (**).
7. Il giudice dispone la
trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i
modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o
le stampe sono inserite ne lfascicolo per il
dibattimento (**).
8. I difensori possono
estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazioni di flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia
su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista
dal comma 7 (**).
(*) comma inserito dal’art. 12
L. 547/93.
(**) comma
sostituito dall’art. 12 L. 547/93.
Art. 352 (Perquisizioni).
1. Nella flagranza del reato o
nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a
perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che
sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino
in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini
o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del
reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le
altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando
misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi
informatici o telematici, ancorche protetti da misure
di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino
occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque
pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (*)
2. Quando si deve procedere
alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un
ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o
condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di
una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti
indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non
consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione
domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo
251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria
trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle
operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
(*) Comma inserito dall’art. 9,
comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 353 (Acquisizione di plichi o di corrispondenza).
1. Quando vi è necessità di
acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia
giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale
sequestro.
2. Se ha fondato motivo di
ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione
di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo,
l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico
ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l’accertamento del
contenuto (*).
3. Se si tratta di lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se
in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (**) per i quali è
consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale,
telegrafico, telematico o di telecomunicazione (***) di sospendere l'inoltro.
Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico
ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono
inoltrati.
(*) le parole: “e l’accertamento del
contenuto” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett.
a), della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
(**) le parole: “lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se
in forma elettronica o se inoltrati per via telematica” sono state aggiunte
dall’art. 9, comma 2, lett. b) della Legge 18 marzo
2008, n. 48.
(***) le parole: “telegrafico,
telematico o di telecomunicazione” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. b) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art.
354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle
persone. Sequestro).
1. Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano
conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non
può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia
giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le
prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne
l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata
duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità
(*). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti
previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. [Se gli
accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349] (**)
(*) periodo inserito dall’art. 9, comma 3, della Legge 18
marzo 2008, n. 48.
(**) periodo
soppresso dall’art. 27 della Legge 30 giugno 2009, n. 85.
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