STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

Via Bocca di Lupo, 19  -  40123 BOLOGNA

 

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“Norme in tema di reati informatici introdotte o modificate
dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 547 e
dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa

sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno)


“Codice Penale”
(estratto)




Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).
            Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragion da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
            Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose” allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione economica.
            Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (*).
                       
(*) comma aggiunto dall’art. 1 L. 547/93.

Art. 420 (*)
(Attentato a impianti di pubblica utilità).
            Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utillità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
            [La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distrugere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in esi contenuti o ad essi pertinenti.](**)
            [Se dal fatto deriva la distruzioni o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.](**)
                       
(*) articolo sostituito dall’art. 2 Legge n. 547/93.
                        (**) comma abrogato dall’art. 6 Legge n. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 491 bis (*) (Documenti informatici).
            Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (**), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a elaborarla.](***)
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 3 L. 547/93.
                        N.d.R.: il capo al quale la norma fa riferimento è il Capo III (“Della falsità in atti”) del Titolo VII (“Dei delitti contro la fede pubblica”).
                        (**) le parole “avente efficacia probatoria” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge 18 marzo 2008, n. 48
                        (***) periodo soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 615 ter (*) (Accesso abusivo ad un sistema informatico).
            Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
            La pena è della reclusione da uno a cinque ani:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con vioilazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmoi in esso contenuti.
            Qualora i fatti di cui ai comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
            Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
                        (*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.

Art. 615 quater (*) (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
            Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comiunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazione o istruzioni idonee al predetto scopo, è punnito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
            La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanza di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.

Art. 615 quinques (*) (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).
            Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, di procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
           
            (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93 e successivamente sostituito dall’art. 4 della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 616 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).
            Chiunque prende cognizione del contenuto di una corfrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prenderne cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lie sessantamila a un milione.
            Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza , è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reati, con la reclusione fino a tre anni.
            Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
            Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altgra forma di comunicazione a distanza (*).
           
            (*) comma sostituito dall’art. 5 L. 547/93.

Art. 617 quater (*) (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
            Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
            I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
            Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
           
            (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 617 quinquies (*) (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).
            Chiunque, fuori consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
            La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617 quater.
           
            (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 617 sexies (*) (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
            Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni telative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
            La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.
           
            (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti).
            Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
            Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenete dati, informazioni o programmi (*)
                        (*) comma aggiunto dall’art. 7 L. 547/93.

Art. 623 bis (*) (Altre comunicazioni e conversazioni).
            Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, inforamtiche o lelematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.
                       
(*) articolo sostituito dall’art. 8 L. 547/93.
                        N.d.R.: la sezione alla quale la norma fa riferimento è la Sezione V (“Dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti”) del Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”).

Art. 635 bis (*) (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).
            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
            Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito dall’art. 5, comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
                        N.d.R.: la circostanze indicate dal secondo dell’art. 635 ricorroe “… se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia.

Art. 635 ter (*) (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
            Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
            Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 635 quater (*) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).
            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
            Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 635 quinques (*) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
            Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
            Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
            Se ricorre la circostanza di cui al numero a) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93 e così sostituito dall’art. 5, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 640 ter (*) (Frode informatica).
            Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con quasiasi modalità su dati, informazioni o pragrammi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
            La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso don abuso della qualità di operatore del sistema.
            Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 10 L. 547/93.
                        N.d.R.: le circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640 ricorrono “se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Art. 640 quater (*) (Applicabilità dell’art. 322 ter).       
            Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con l’abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art. 322 ter.
                       
(*) articolo inserito dall’art. 3, comma 2, della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 640 quinquies (*) (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
            Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
                        (*) articolo inserito dall’art. 5, comma 3, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.



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“Codice di Procedura Penale” (estratto)

 


Art. 51 (Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).
            1. (omissis)
            2. (omissis)
            3. (omissis)
            3 bis. (omissis)
            3 ter. (omissis)
            3 quater. (omissis)
            3 quinquies  Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (*).
                       
(*) comma aggiunto dall’art. 11 della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 244 (Casi e forme delle ispezioni).
            1. (omissis)
            2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare moto, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazioni a sistemi informatici o telematici (*), adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
           
            (*) le parole da “anche in relazione … “ fino a “ … ad impedirne l’alterazione” sono state aggiunte dall’art. 8, comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 247 (Casi e forme delle perquisizioni).
            1. (omissis)
            1 bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione (*).
            2. (omissis)
            3. (omissis)
                       
(*) comma inserito dall’art. 8, comma 2, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 248 (Richiesta di consegna).
            1. (omissis)
            2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici (*). In caso di rifiuto, l’autorità giuridiziaria procede a perquisizione.
                       
(*) Periodo modificato dall’art. 8, comma 3, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 254 (Sequestro di corrispondenza).
            1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafonici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato (*).
            2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli (**) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
            3. (omissis)
           
            (*) comma così sostituito dall’art. 8, comma 4, lett. a), della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
                        (**) le parole “o alterarli” sono state inserite dall’art. 8, comma 4, lett. b), della Legge 18 marzo 2008, n. 48
.

Art. 254 bis (*) (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).
            1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
           
(*) articolo inserito dall’art. 8, comma 5, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti).
            1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto (*), e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
            2. (omissis)
            3. (omissis)
           
(*) le parole “nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto” sono state inserite dall’art. 8, comma 6, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 259 (Custodia delle cose sequestrate).
            1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
            2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria (*). Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
                        (*) Periodo inserito dall’art. 8, comma 7, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate).
            1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico (*), idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
            2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (**).
            3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
            3 bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua (***).
            3 ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (***)
                        (*) parole inserite dall’art. 8, comma 8, lett. a) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
                        (**) periodo inserito dall’art. 8, comma 8, lett. b) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
                        (***) commi inseriti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

Art. 266 bis (*) (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
            1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici ovvero intercorrente tra più sistemi.
                       
(*) articolo aggiunto dall’art. 11 L. 547/93.
                        N.d.R.: i reati indicati nell’art. 266: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f bis) delitti previsti dall’art. 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater 1 del medesimo codice.

Art. 268 (Esecuzione delle operazioni).
            1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
            2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
            3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti od inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
            3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (*).
            4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzatro, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
            5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
            6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare e registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. indicati dalle parti, che non appainano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di chi è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sonoavvisati almeno ventiquattrore prima (**).
            7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite ne lfascicolo per il dibattimento (**).
            8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazioni di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (**).
                       
(*) comma inserito dal’art. 12 L. 547/93.
                        (**) comma sostituito dall’art. 12 L. 547/93.

Art. 352 (Perquisizioni).
            1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
            1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (*)
            2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
            3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
            4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
           
            (*) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 353 (Acquisizione di plichi o di corrispondenza).
            1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
            2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l’accertamento del contenuto (*).
            3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (**) per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione (***) di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
           
(*) le parole: “e l’accertamento del contenuto” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. a), della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
            (**) le parole: “lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. b) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
            (***) le parole: “telegrafico, telematico o di telecomunicazione” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. b) della Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
            1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle           indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (*). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
            3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349] (**)
                       
(*) periodo inserito dall’art. 9, comma 3, della Legge 18 marzo 2008, n. 48.
                        (**) periodo soppresso dall’art. 27 della Legge 30 giugno 2009, n. 85.

 

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