STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
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Page | Reati ed illeciti informatici
CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Presidente
V. Giustiniani - Relatore A. Segreto
Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002
1. Con citazione
notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva davanti al tribunale di Lecce
R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali
derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete Internet di un
messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatorio.
Resisteva il R. eccependo l'incompetenza del
tribunale adito in favore di quello di Roma.
Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la
propria incompetenza in favore del tribunale di Roma.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso
la (omissis).
Ritiene questa Corte che vada dichiarata la
competenza del Tribunale di Lecce.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo
della completezza dell'eccezione di incompetenza, non avendo la sentenza
impugnata rilevato che il convenuto non aveva fatto alcun riferimento al
criterio del luogo dove si è prodotto il danno, bensì solo al luogo dove
sarebbe stato commesso il fatto.
Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.
Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il R. non era incorso in
alcuna decadenza, in quanto ha articolato l'eccezione di incompetenza, sia con
riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori
facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c.. In
particolare, avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza
del tribunale di Lecce, poiché il fatto non era stato ivi commesso, ha
chiaramente contestato la competenza di quel giudice, quale quella del forum commissi delicti, divenendo poi
una questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire se
per l'individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della condotta o
dell'evento illeciti, ovvero del danno conseguente agli stessi.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il
profilo dell'individuazione del forum commissi delicti e comunque l'erroneità e la contraddittorietà della
motivazione.
Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle
obbligazioni da responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo
in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di
danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un
cosiddetto newsgroup, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente
nel luogo di domicilio della parte offesa.
4.1. Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto
assunto.
La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'obbligazione per responsabilità
extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si
verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito,
anche l'evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi non
coincidano, il forum delicti ex art. 20 c.p.c., deve essere identificato con riguardo al luogo in
cui è avvenuto l'evento (cfr. Cass. n. 6381 del 1991;
Cass. n. 2648-69; n. 570-76; n. 9635-87; 5625-89).
4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi
dannosi territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto,
e, con riferimento al caso in esame, allorché si tratti di danno alla
reputazione causato con mezzi di comunicazione di massa.
La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale
sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione
del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su
stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma
dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice
del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima
volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delitti), ovvero il giudice del luogo ove il
danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae
solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito
un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il
debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11
aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n, 5374; 29 marzo
1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269).
La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i
principali riferimenti normativi, costituiti dall'art.25 Cost.(inviolabilità
del giudice naturale), dall'art. 2043 C.C. (clausola generale di responsabilità
aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo
per le cause relative a diritti di obbligazione).
Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di
comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura
alla diffusione sul l'intero territorio nazionale), l'individuazione del
giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio) non può prescindere dall'esigenza di stabilire un principio , unico e
predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio
il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.
4.3. Sulla scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale
sopra menzionato rileva che l'evento dannoso, allorquando consista nella
lesione di diritti della personalità, non può ritenersi localizzato
esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio
- inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali
e professionali - ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la
pubblicazione viene diffusa.
La diffusione dell'evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la
scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione
prescinda dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del
danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo intercorrente tra
il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell'azione. Questo luogo
certo altro non può essere se non quello in cui il periodico è pubblicato,
atteso che quello è il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima
volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto. ,
5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità di
tali principi in tema di diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorché
l'offesa alla reputazione è realizzata attraverso un sito o un newsgoup Internet, ritiene questa Corte che non possano
essere applicati gli stessi principi. Qualora l'agente immetta il messaggio in
rete, utilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito, ovvero utilizzando
un cd. newsgroup, (che è, in buona sostanza, un forum a cui possono accedere
tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione deve ritenersi effettuata
verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti del newsgroup.
Sennonché la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla
reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero
i partecipanti del newsgroup leggeranno la comunicazione.
5.2. Né si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere
l'altrui diritto, integri l'evento offensivo di per sè:
detta idoneità dell'atto attiene ancora alla condotta e non all'evento.
Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen., Sez. 5°, 27.12.2000,
n. 4741), che ha osservato che "nel caso in cui l'offesa venga arrecata
tramite Internet, l'evento appare temporalmente oltre che concettualmente ben
differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avrà l'inserimento
in "rete" da parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o immagini
denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore
o giorni) i terzi, connettendosi con il "sito" e percependo il
messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento. Tanto ciò è vero che,
nel caso in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l'evento non si
verifica perché in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno "visita"
quel "sito"), sia il reato impossibile (l'azione è inidonea , perché
ad esempio, l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente
gli consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non
è mai stato immesso in rete)".
5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l'evento
offensivo andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia
letto la notizia offensiva.
Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile,
individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata
attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti la più risalente
giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento secondo cui il
luogo della stampa è luogo in cui è verificato l'evento, si fonda sul rilievo
che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti
dalla l. 2.2.1939,n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato
sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo
di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale
deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel
luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass. pen. 21.5.1974, F).
6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di
responsabilità penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento di
lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede
di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per espressioni
offensive contenute in un sito Internet.
Anzitutto, in questo caso il provider mette a disposizione dell'utilizzatore,
uno spazio web, allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei dati in
questo spazio, non dipende da alcuna ulteriore attività del provider né di
altro soggetto, che si trovi presso il provider o presso il server, ma
esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore stesso.
Ne consegue che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione
è, in astratto, quello in cui è avvenuta la prima "visita" del sito o
lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al
"newsgroup" ( e ciò è già di difficile, se non di impossibile individuazione
per il danneggiato).
6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità civile
e non penale, la prima sorge allorché è integrata la fattispecie prevista
dall'art. 2043 c.c., ed è proprio detta norma che pone l'evento di danno, quale
elemento essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria.
A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza,
anche costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986;
Corte Cost. n. 372 del 1994) il danno risarcibile, di
cui all'art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza, come anche il danno
morale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica ontologicamente con
l'evento illecito, ma è di esso conseguenza.
Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non
necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile.
Allorché si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia influenzare da una visione
penalistica della competenza, per la quale essa coincide con il luogo in cui il
delitto si è consumato e cioè, nei reati di evento, con il luogo in cui tale
evento si è realizzato e, quindi il reato si è consumato, poiché in tal luogo
si è verificata la lesione dell'interesse tutelato.
In tema di responsabilità aquiliana, invece, il cosiddetto "evento
dannoso", se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e
quindi generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto
4.1.) e quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non è
idoneo a generare responsabilità aquiliana.
Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità
aquiliana.
Se lo si intende quale "evento di danno", esso si è risarcibile ed è
quindi perfezionata l'obbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza
dell'evento illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto
illecito).
Sennonché, in questo caso, "evento di danno" altro non significa che
danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato,
e non solo potenzialità di danno. Il discorso è analogo per il danno morale di
cui all'art. 2059 c.c.
6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto
inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), come il danno biologico o anche lo stesso danno
alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla reputazione
professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre al danno morale ed
al danno patrimoniale (tipici danni conseguenza), si può avere un cd.
danno-evento (cfr. Cass. 10.5.2001, n. 6507).
Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c.
(allorché attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiché non ci
può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il danno risarcibile
non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è solo una
componente - insieme alla condotta ed al nesso di causalità - del fatto
illecito), il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui si è
verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito.
Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella fattispecie:
offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale - cfr. Cass. n. 6507/2001) il luogo dell'evento illecito coincide
con quello del predetto danno, mentre per il danno patrimoniale e per quello
morale, detta coincidenza non è egualmente automatica.
6.4. Né questa interpretazione può essere sospettata di
incostituzionalità in relazione all'art. 25 Cost., in
tema di giudice naturale, poiché essa non è altro che l'individuazione del
giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dell'art.
20 c.p.c..
Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20
maggio 1998, n. 176), il principio della precostituzione
per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in
modo arbitrario e "a posteriori", oppure direttamente dal legislatore
in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di
soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva
assoluta di legge stabilita dall'art. 25 comma 1 Cost.,
ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla
legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento
ad elementi oggettivi capaci di costituire un "discrimen"
della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti.
Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello
dell'unicità del giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi,
altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20 C.P.C., già in
astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno altri due
giudici competenti territorialmente ( quello del forum destinatae
solutionis e quello del forum commissi
delicti), oltre quello del foro generale dì cui agli
artt. 18 e 19 C.P.C., rimettendo la scelta del giudice da adire all'attore.
Da ciò consegue che, qualora dall'applicazione dei principi in tema di
individuazione del forum commissi delicti,
per le peculiarità della fattispecie, siano più i giudici territorialmente
competenti, ciò non determina l'incostituzionalità dell'art. 20 c.p.c., in parte qua, (o meglio della norma come
interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia luogo a questa
conseguenza), anche se non può disconoscersi l'opportunità di saggiare la
validità di altre possibili interpretazioni che detto inconveniente evitino.
6.5. Nella fattispecie, poiché il danno è stato lamentato da una persona
giuridica, e quindi non poteva che trattarsi -in ipotesi- di danno patrimoniale
e danno morale ( ed in questi termini è stata proposta la domanda), essendo
questi danni-conseguenze, l'obbligazione è sorta esclusivamente allorché i
predetti danni si sono verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento
diffamatorio, e quindi l'obbligazione è sorta nel luogo in cui, si è verificato
l'impoverimento (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381) o si è
verificato il danno morale.
Ciò comporta, che salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato
con la sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie) , detti danni, se
sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del
soggetto offeso.
Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del
discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e più che
altrove.
7.1. Le diverse possibili interpretazioni "del luogo in cui è sorta
l'obbligazione" risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa
alla reputazione in un sito o newsgroup Internet non sono sostenibili, a parere
di questa Corte.
Anzitutto non è sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo
cui, poiché non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito,
il foro in questione, per illeciti via Internet, non sarebbe applicabile.
Questa soluzione infatti costituisce in pratica un'interpretazione abrogante
della norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite Internet.
7.2. Né è sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata
all'allocazione della stessa, che viene effettuata sul server del provider.
Infatti, a parte il rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, può
avere servers in ogni posto del mondo e che non è
dato sapere, quanto meno dal danneggiato, su quale server sia stata allocata la
notizia, proprio per quanto sopra detto, l'immissione della notizia sul server
è attività che compie il danneggiante offensore, e finché, non viene visitata
da terzi, nessuno la conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di
interpretazione si finirebbe per aver un'obbligazione di risarcimento, per una
notizia diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo
l'agente. Infine, come già detto, non può sostenersi l'equazione tra idoneità
della notizia a ledere l'altrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva
della stessa ed, inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e morale.
7.3. Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito
e da una parte della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione
della notizia via Internet, la lesione del diritto deve ritenersi verificata in
tutti i luoghi in cui la diffusione della notizia avviene, per cui, ai sensi
dell'art. 20 c.p.c., deve considerarsi competente
ciascun giudice del luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima,
idonea a pregiudicare l'altrui diritto.
Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno
risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c. con l'evento lesivo della reputazione (il
che, se è esatto per il danno-evento alla persona fisica, nei limiti sopra
trattati, non lo è per il danno patrimoniale e per il danno morale, tipici
danni-conseguenze), incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente
"ambulante" la competenza territoriale, attribuendo all'attore una
discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, oppure - a contrariis - di rendere praticamente impossibile a
quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi
sia stata la prima "visita" del sito da parte di uno degli
indeterminati potenziali "visitatori".
L'esigenza di evitare ciò e quella, già avvertita da questa Corte in tema di
danni alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio
certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del
danno, basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20 c.p.c., rimanendo fermi - ovviamente - l'altro foro
facoltativo di cui allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18
e 19 c.p.c.), rimangono soddisfatte
dall'individuazione di tale competenza con quella del luogo in cui ha il
domicilio il soggetto che ha subito i predetti danni patrimoniali e morali,
proprio perché, essendo il domicilio "la sede principale degli affari e
degli interessi" (art. 43, c.1, c.c.) è quello il luogo
"principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi
dell'offesa alla reputazione.
A tal fine va osservato che è irrilevante l'obiezione che detto domicilio può
mutare tra il momento in cui si è verificato l'evento (rectius:
il danno) ed il momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò che conta è
esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta
l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno.
Se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e
patrimoniale, oltre che del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale
effettuata tramite un sito o un newsgroup di Internet, la competenza
territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il
domicilio dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarietà del diritto
al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (Cass. n. 10702/1998 ).
8.1. L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si pongono in
armonia con quelli che, sebbene adottati dal legislatore per altre fattispecie
e tali da escludere l'ipotizzabilità di un'interpretazione analogica, tuttavia
presentano indubbi punti di contatto con quella in esame.
Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto", utilizzato dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16
settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla l.10 febbraio 1992 n.198 -
analogo all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968,
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di
risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo
stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile
dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove
questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la
pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass.
S.U. 27 ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunità Europee, 7 marzo 1995,
n. 68; Parti in causa S. e altro c. Soc.(omissis).
A tal fine va rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
sentenza impugnata, la nozione di "materia di delitti o
quasi-delitti" di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles 27
settembre 1968 va considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione
che verte sulla responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla
"materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione
(Corte giustizia comunità Europee, 27 settembre 1988, Parti in causa K. c.
(omissis).
8.2. Inoltre le S.U. di questa corte hanno ritenuto che nell'ipotesi di
delitti e quasi delitti, per "luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto" ai sensi dell'art. 5 n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve
intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno e quindi
l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499).
9.1. Un ulteriore argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata
si può trarre dai commi quarto e quinto dell'art.30 della legge n. 223 del 1990
(disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha
individuato, con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi
attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente
competente in quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando
venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato.
Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di
tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42
del 23 gennaio 1996), ha trovato la sua giustificazione nella particolare
natura, forza e diffusività del mezzo impiegato e nell'esigenza d'attenuare
l'evidente squilibrio delle posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi commette
il reato e chi si trova, invece, a subirne le conseguenze lesive; sicché,
l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza
della persona offesa (anziché al luogo di consumazione del reato, come
prescritto dal primo comma dell'art. 8 c.p.p.) appare giustificata in quanto
strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del
soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in
grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore dispendio di
tempo e di risorse economiche. Peraltro, il giudice del luogo di residenza
della persona offesa può ritenersi l'organo più idoneo al giudizio, in
relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di quei
fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di diffamazione
aggravata. Infine, nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione
diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del
soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria,
collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà ottenere
nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.
9.2. Né si può ritenere che proprio questo speciale intervento del
legislatore dimostri come, senza una specifica disposizione in materia civile,
sia impossibile giungere all'interpretazione, qui sostenuta dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13042 del
1999).
Infatti l'intervento del legislatore era necessario nell'ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che
presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo
in cui il delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui
l'evento si è verificato (art. 8 c.p.p.).
In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere
dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo
di cui all'art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento
illecito ma il luogo del danno conseguente ( o se si vuole del successivo
evento di danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla
suddetta interpretazione, senza la necessità di un ulteriore intervento legislativo.
9.3. Pertanto, poiché il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di
aver subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come
offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di newsgroup posto in
Internet, è Lecce, competente territorialmente a decidere la causa è il
tribunale di Lecce.
Esistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare per
intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Lecce.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
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