STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
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Page | Reati ed illeciti informatici
G.U.P.
presso il Tribunale di Brescia
Sentenza
3 marzo 2011 – 30 marzo 2011, n. 293
IL GIUDICE PER
L’UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI BRESCIA
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art.
425 c.p.p.
Sentenza N. 293/11 In data 03/03/2011
Sentenza depositata il 30/03/2011
Nella
causa penale contro:
1. C. S., (omissis) con domicilio eletto in P.A.
Attualmente
sottoposto p.q.c. all’obbligo di presentazione c/o la
Guardia di Finanza di P.A.
Difeso di fiducia dagli Avvocati Liborio Paolo PASTORELLO del Foro di
Caltanissetta e Gianfranco ABATE del Foro di Brescia
LIBERO CON OBBL. – ASSENTE
2. F. L.
(omissis) con domicilio eletto
in Brescia, via Solferino n. 51, c/o lo studio del difensore di fiducia.
Difeso di fiducia dall’Avvocato Luigi FRATTINI del Foro di Brescia
LIBERO – ASSENTE
IMPUTATI
C.
S. e M. F.(per il quale si è proceduto separatamente)
29.
reati d cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché, in
concorso tra loro, esibivano agli ispettori della Direzione
Provinciale del Lavoro di Brescia e dell’I.N.P.S. di Brescia atti falsi,
rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di
tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente
compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti
rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale
deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi
dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr.
74/2000;
In Brescia il 15 giugno 2009.
C.
S.
30. reati di cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché in
data 18.02.2010 esibiva ai militari della Guardia di Finanza, nel corso delle
operazioni di perquisizione nell’ambito del procedimento penale nr. *****/**
della Procura della Repubblica di Brescia presso il suo studio di Gela, atti
falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di
tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente
compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti
rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale
deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi
dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr.
74/2000;
In Gela (CL) il 18 febbraio 2010
F.
L.
31. Reato di cui all’art. 615 ter I e II n. 1) e III c. C.P. perché, nella sua
qualità di appartenente alla Sezione PG – PS della Procura della Repubblica di
Brescia, abilitato all’accesso al sistema informatico
denominato RE.GE., s’introduceva in detto sistema, effettuando interrogazioni
sui nominativi di M. C. e C. G., senzo che la ricerca
fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente
personali, e così accedeva ai dati informatici di registrazione del
procedimento n. *****/** Mod. U, che vedeva indagati
proprio i predetti;
fatto pluriaggravato perché commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri
e comunque con violazione dei doveri inerenti alla funzione nonché con abuso
della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, perché trattasi di
sistema informatico relativo
alla sicurezza pubblica e comunque di interesse pubblico;
In Brescia il 9 luglio 2010
CONCLUSIONI
Il
P.M. chiede emettersi sentenza di NLP per C. S. in relazione ai capi 29) e 30);
chiede il rinvio a giudizio per F. L.
La difesa di C. S. si associa.
La difesa di F. L. chiede sentenza di NLP.
MOTIVI
DI FATTO E DI DIRITTO
1.
A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico
ministero si giungeva all’odierna udienza preliminare, ove il Pubblico
ministero e i difensori degli imputati concludevano come in epigrafe
trascritto.
2. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del
Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
nei confronti di F.L. con riguardo all’unica imputazione formulata, perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
La contestazione ha riguardo al delitto di cui all’art. 615-ter c.p. per
essersi l’imputato introdotto, nella sua qualità di appartenente alla Sezione
di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Brescia e quindi
all’uopo abilitato, nel sistema informatico denominato RE.GE, effettuando
interrogazioni sui nominativi M*** C*** e C*** G***, senza che la ricerca fosse
giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali,
così accedendo ai dati di registrazione del procedimento R.G.N.R. *****/**, che
vedeva indagati proprio i predetti.
Le risultanze della consulenza disposta dal Pubblico ministero (fd 9, fg 674) impongono di
ritenere provata la contestazione, peraltro ammessa dallo stesso imputato negli
interrogatori del 28/7/2010 e del 27/9/2010. F.L. ha voluto però precisare che
l’interrogazione sui nominativi di cui sopra era il frutto di una semplice
curiosità, trattandosi di colleghi a suo dire ‘chiacchierati’.
Il Pubblico ministero ha, in sede di requisitoria, dichiarato di non dubitare
che tale fosse effettivamente la finalità dell’atto, non risultando che di
quanto appreso con la consultazione sia stato fatto alcun uso. Si è però
richiamato alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la
quale commette il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. non solo chi non
abbia titolo per accedere al sistema, ma anche chi, pur avendo titolo, lo
utilizzi per finalità diverse da quelle consentite; tanto che anche la semplice
curiosità sulla situazione di un collega integrerebbe un accesso abusivo e
quindi penalmente rilevante.
Ritiene il Giudice di non poter consentire con tale soluzione interpretativa.
Il principio di diritto, per essere correttamente inteso, va considerato alla
luce dei casi concreti con riguardo ai quali si è formato; ed in nessuno di
essi l’accesso al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite
si era esaurito in quanto tale, essendosi il soggetto attivo introdotto su
altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria (Cass. Sez. V,
Sentenza n. 19463 del 16/02/2010 – Rv. 247144); o per
utilizzare le informazioni acquisite in agenzie di investigazione privata nelle
quali prestava la propria attività (Cass. Sez. V, Sent. n. 18006 del 13/02/2009 – Rv.
243602); o allo scopo di estrarre copia dei dati ed utilizzarli per attività di
concorrenza sleale (Cass. Sez. V, Sent. n. 2987 del 10/12/2009 – Rv. 245842; Cass. Sez. V, Sent. n. 37322 del 08/07/2008 Ud.
(dep. 01/10/2008) Rv. 241201).
Pare evidente, quindi, come il concetto di ‘finalità diverse da quelle
consentite’ vada necessariamente circoscritto alle finalità illecite: ad
accessi che costituiscano quanto meno comportamenti sanzionabili sotto il
profilo disciplinare, in quanto contrastanti con una specifica previsione di
legge o di regolamento.
Nulla di questo può dirsi realizzato con riguardo a quanto posto in essere da
F.L.; va quindi pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non essendo il
fatto previsto dalla legge come reato.
3. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del
Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
nei confronti di C.S. in relazione ai reati di cui ai capi 29 e 30, perché il
fatto non sussiste.
Come correttamente argomentato dal Giudice per le indagini preliminari
nell’ordinanza 20/9/2010, nessun atto di disposizione patrimoniale, con
conseguimento di ulteriori erogazioni ad opera dello Stato, si è verificato in
conseguenza dell’esibizione dei modelli F24 al personale dell’I.N.P.S. e della
Guardia di Finanza da parte dell’imputato.
Né può ritenersi la falsità di detti modelli, poiché, come emerge dalla stessa
ordinanza, essi si limitavano a non indicare, nella sezione erario, gli importi
a credito con il codice tributo 6751, cosa che avrebbe determinato un saldo della
delega pari a zero; operazione ben diversa dalla contestata falsificazione.
P.Q.M.
Il Giudice
visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di F.L. perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Nei confronti di C.S. in relazione ai capi 29 e 30 dell’imputazione perché il
fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni trenta.
Brescia,
3 marzo 2011
IL GIUDICE
Dott. L. Benini
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