STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
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Sentenza
2 marzo 1995 n. 649
della
Corte di Cassazione
CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE V
PENALE
SENTENZA
2 MARZO 1995
n. 649
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con decreto 5.12.1994 il P.M. presso il Tribunale di Ravenna, atteso che vi era
fondato motivo per ritenere che sulla persona o presso l'abitazione di <K.
D.> potessero essere conservate cose pertinenti ai reati oggetto del
procedimento n. 1469-1994 (concorso in falso in bilancio continuato
relativamente alla <T. P.> di Ravenna per gli anni 1991, 1992, 1993),
disponeva la perquisizione personale e locale nei confronti del <K.>,
indagato per il detto reato, con conseguente sequestro, ai sensi dell'art. 252
c.p.p., di quanto rinvenuto e ritenuto pertinente alle indagini in corso. La
perquisizione e il sequestro venivano eseguiti il 6.12.1994 e il sequestro
veniva convalidato con decreto del P.M. di Ravenna il 7.12.1994.
Con ordinanza 22.12.1994 il Tribunale di Ravenna rigettava la richiesta del
<K.> di riesame del suindicato decreto di perquisizione e sequestro,
rilevando che nella specie era stato rispettato il disposto dell'art. 247
c.p.p. in quanto era stato precisato il fatto storico oggetto di indagini e "il
vincolo pertinenziale tra la cosa e il reato appariva, ex se, dal titolo
contestato in rapporto al materiale oggetto di sequestro" (floppj disk, lettere e fax, rinvenuti, tra l'altro,
nell'abitazione stessa dell'indagato). L'indagato ha proposto ricorso per
Cassazione chiedendo la declaratoria di illegittimita'
dell'ordinanza del Tribunale della liberta' di
Ravenna e la restituzione del materiale sequestrato al legittimo proprietario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorso il <K.> denunzia l'erronea ed illegittima
applicazione degli artt. 247, 252 e 253 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., e deduce che il decreto era privo della
necessaria motivazione prescritta dalla legge, in quanto mancava l'indicazione
del fatto storico ascritto ad esso ricorrente e dei necessari riferimenti di
tempo, di luogo e di azione idonei a configurare la presunta condotta criminosa
ed era indicata soltanto la fattispecie legale.
Peraltro, non solo non era precisato il fatto storico, ma dagli atti non emergeva
in alcun modo il vincolo pertinenziale tra le cose oggetto di sequestro
(Personal computer, floppj disks, lettere, fax e
rubriche personali rinvenuti nell'abitazione e nell'ufficio dell'indagato) e i
reati ipotizzati, vincolo che costituisce elemento indispensabile per poter
procedere a sequestro conseguente a perquisizione. La prova migliore
dell'assenza di tale vincolo pertinenziale si traeva dal verbale 20.12.1994
della squadra di P.G. della Guardia di Finanza, dal quale risultava che erano
stati rinvenuti solo programmi applicativi e sistemi operativi, quindi, come si
leggeva in tale verbale, elementi "non interessanti ai fini delle
indagini".
I motivi di ricorso sono fondati.
Va in proposito considerato che il sequestro probatorio, al pari della
perquisizione, postula la sussistenza di concrete esigenze probatorie. Solo
nell'ambito del thema probandum
previamente individuato ha senso la ricerca di un dato afferente a un reato.
Nell'ipotesi in cui riguardi cose pertinenti al reato, cose che, peraltro, non
sono sempre necessarie per l'accertamento dei fatti, il sequestro probatorio
inserito, nel nuovo codice di rito, nel titolo relativo ai mezzi di ricerca
della prova e diretto all'accertamento dei fatti deve essere, quindi,
adeguatamente motivato con riguardo alla ritenuta sussistenza delle concrete
esigenze probatorie, con riferimento, cioe', alla"pertinenza"probatoriadellecose sequestrate
in relazione alle quali vanno indicati gli elementi di fatto specifici e
concreti che giustificano il provvedimento. E' appena il caso di rilevare che
l'interessato, ove ignori i precisi motivi, le particolari esigenze probatorie
e il nesso strumentale con riferimento alla finalita'
probatoria che hanno determinato la perquisizione e il sequestro, desumibilidalle indicazioni che lo stesso deve contenere,
viene ad essere privato del diritto di difesa in ordine al provvedimento
adottato nei suoi confronti.
Attraverso la motivazione si verifica l'esistenza delle esigenze probatorie su
cui si fonda il provvedimento, per stabilirne la legittimita'
e al fine di escludere che la perquisizione, in difetto di nesso strumentale
con l'attivita' criminosa, diventi mezzo di
acquisizione della "notitia criminis"
e il sequestro penale della cosa pertinente al reato possa servire per
raggiungere scopi diversi da quelli probatori, cioe'
per finalita' di cautela sostanziale o di
prevenzione, tutelate da altre norme, inpresenza di
altre condizioni.
Il provvedimento adottato nella specie non e'
motivato ne' sotto il profilo del collegamento tra res e reato, ne' dal punto
dl vista dell'evidenza della sua necessita', non
essendo state indicate le finalita' che si
intendevano perseguire con il provvedimento. In particolare, manca la
necessaria motivazione sulle esigenze probatorie poste a base del detto provvedimento,cheviene giustificato con il richiamo fatto
dal Giudice di merito al reato oggetto di indagini, del quale viene
sottolineata la rilevanza. Osserva la Corte che il richiamo al titolo del resto
non puo' sostituire l'indicazione delle concrete
esigenze probatorie che giustificano una misura restrittiva come quella a
carico del ricorrente e costituiscono la motivazione del provvedimento con cui
viene applicata.
Indicando il reato non si dimostrano le esigenze probatorie, ma si fa soltanto
riferimento al presupposto per il sorgere di queste ultime, in relazione alle finalita' di accertamento dei fatti contestati.
Sussiste, pertanto, il vizio di motivazione del provvedimento in esame, dedotto
dal <K.> con il ricorso proposto.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso Tribunale
di Ravenna per nuovo esame.
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