STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
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Page | Reati ed illeciti
informatici
Sentenza
del 17 novembre 2000 - 27 dicembre 2000 n. 4741
della
Corte di Cassazione
CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE V
PENALE
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
La Corte osserva in fatto
D. M., con atto di querela datato 1 marzo 2000, esponeva al P.M. di Genova che
su alcuni "siti" internet erano stati pubblicati scritti ed immagini
lesivi della sua reputazione e della privacy sua e delle figlie minorenni, D. e
Da.
Riferiva
il D. che le due minori, nate dal suo matrimonio con T. P., erano state
affidate ad entrambi i genitori al momento della separazione legale degli
stessi. Successivamente, la madre aveva arbitrariamente portato con sé le due
bambine in Israele, dove ella si era risposata con un rabbino, aderendo ad una
"versione" particolarmente rigorosa ed "ultraortodossa"
della religione ebraica.
D.
e Da., rintracciate dalle autorità israeliane, erano state affidate al solo
padre (il D., appunto) che le aveva condotte con sé in Italia.
A
partire da tale momento, su alcuni "siti" internet, erano stati
immessi scritti ed immagini, che riferivano ed illustravano la vicenda appena
esposta, formulando giudizi estremamente negativi e diffamatori sulla
personalità e sul comportamento del D. (oltre che sull'operato della autorità
giudiziaria italiana), nonchè messaggi contenenti l'invito, rivolto agli
aderenti alla religione ebraica, a "liberare" le due minori,
"tenute prigioniere" dal padre, che impediva loro di professare i
culti relativi alla predetta fede religiosa.
Il Pm genovese avviava attività di indagine, ipotizzando la commissione del
reato previsto dall'articolo 35 legge 685/96 e di quello ex articolo 595 Cp.
Con
riferimento solo a tale secondo reato, disponeva quindi il sequestro preventivo
in epigrafe indicato, misura che il Gip non convalidava, ritenendo
insussistente il fumus del reato di diffamazione, e sostenendo che il sequestro
rappresentava uno strumento inappropriato, dal momento che scritti ed immagini
su internet possono variare continuamente.
Secondo
il Gip, il provvedimento era inappropriato anche in considerazione del fatto
che il sequestro avrebbe inevitabilmente colpito il provider, la cui
responsabilità, in assenza di una norma come quella di cui all'articolo 57
C.p., avrebbe potuto essere ritenuta solo a titolo di concorso nel reato
(ipotesi non coltivata dal requirente).
Infine
il Gip rilevava che il sequestro si sarebbe necessariamente dovuto estendere
anche al server, comportando il "blocco" di numerosi altri
"siti" del tutto estranei a quelli per i quali il Pm stava
procedendo.
Il Tribunale del Riesame, investito dell'appello del Pm, riteneva, viceversa,
pienamente sussistente il fumus criminis, mentre giudicava irrilevanti, ai fini
della convalida, tutti i rilievi relativi alla fase esecutiva del
provvedimento, in quanto non attinenti all'oggetto della convalida stessa; ciò
nonostante, l'appello veniva rigettato, ravvisando il giudicante il difetto di
giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana, per il fatto che i
"siti" internet di cui sopra risultavano "pubblicati"
all'estero ed il reato doveva considerarsi commesso al di fuori del territorio
nazionale.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova, deducendo erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui
si manifesta la diffusione delle espressioni offensive.
Orbene
la diffusione costituisce concetto e momento differente dalla pubblicazione. La
diffamazione è sicuramente, secondo la sua opinione, reato istantaneo di pura
condotta, ma la condotta consiste nella comunicazione con più persone; a tanto
consegue che il reato si consuma nel momento in cui i destinatari percepiscono
le espressioni diffamatorie (consistendo in questo, in pratica, la
comunicazione). La percezione, pertanto, afferma il ricorrente, non è l'evento
del reato, ma ne è elemento costitutivo, in quanto fa parte della condotta
dell'agente; essa non integra il danno, che viceversa si verifica nel momento
in cui l'interessato, percependo le espressioni offensive che lo riguardano (ma
che sono dirette a terze persone), sente lesa la propria reputazione.
Riferendo
tali principi al caso di specie, si deve giungere alla conclusione che il reato
(ma non il danno) si è perfezionato nel momento in cui il messaggio, diffuso
sul "sito", viene percepito da una pluralità di persone che a detto
sito accedono.
Dunque,
poiché la percezione del contenuto offensivo dei messaggi è avvenuta in Italia,
il reato deve essere considerato commesso sul territorio nazionale.
Invero,
l'articolo 6 Cp accoglie il principio della cosiddetta ubiquità, in base alla
quale viene estesa, per quanto possibile, la applicazione della legge italiana.
D'altronde, non vi è nessuna ragione per ritenere che la comunicazione in
Italia sia avvenuta successivamente a quella verificatasi in altre parti del
mondo. Pertanto è arbitrario, per il PM ricorrente, ipotizzare che il reato si
sia perfezionato altrove, piuttosto che nel nostro Paese.
La Corte ritiene in diritto
Allo scopo di decidere correttamente una questione, quale quella prospettata,
che presenta, senza dubbio, alcuni caratteri di novità appare innanzitutto
opportuno verificare come si caratterizzi il delitto di diffamazione consumato
con quel nuovo mezzo di trasmissione-comunicazione che prende il nome di
internet.
Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione la esistenza di
nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad
esempio, l'articolo 623 bis C.p. in tema di reati contro la inviolabilità dei
segreti), non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge
con riferimento a reati (e, tra questi, certamente quelli contro l'onore), la
cui condotta consiste nella (o presuppone la) comunicazione dell'agente con
terze persone.
E,
tuttavia, che i reati previsti dagli articoli 594 e 595 C.p. possano essere
commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo;
basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto
che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti
ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria
(se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i
destinatari sono persone diverse).
Se invece della comunicazione diretta, l'agente "immette" il
messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a
ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente riguarda il
reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la
comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del
messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di
loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni
dagli altri, ovvero dall'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione
commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è
necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari,
nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve
intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto - ma
non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità
tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a
"connettersi").
Partendo
da tale - ovvia - premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi,
l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'articolo
595 C.p. (comma terzo: "offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità"). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la
particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio
rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. Né la eventualità
che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti
vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in
realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari
aggravata ai sensi del quarto comma dell'articolo 594 C.p.), piuttosto che
quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione-comunicazione
adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al
soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto
ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in
una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.
D'altronde,
anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un'offesa propagata
dai giornali o dalla radio-televisione è sicuramente percepibile anche dal
diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza
è, pacificamente, quella ex articolo 595 C.p. e non quella ex articolo 594.
Peraltro,
la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili
a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive.
Internet
è, senza alcun dubbio, un mezzo di comunicazione più "democratico"
(chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico
modesto, può creare un proprio "sito", ovvero utilizzarne uno
altrui). Le informazioni e le immagini immesse "in rete", relative a
qualsiasi persona sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo.
Ma proprio questo è il nodo che qui interessa sciogliere, dal momento che, in
considerazione della caratterizzazione "transnazionale" dello
strumento adoperato, può apparire, in un primo momento, problematica la
individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso
"a mezzo internet". In realtà, una espressione ingiuriosa, una
immagine denigratoria, una valutazione poco lusinghiera inserite in un
"sito" web sono soggette ad una diffusione al di fuori di ogni
controllo e di ogni ragionevole possibilità di "blocco", se non
attraverso i mezzi coercitivi legalmente riservati alla pubblica autorità (e
sempre che siano disponibili adeguati strumenti tecnici). Ma, va da sé, le
procedure, appunto legali o tecniche, hanno bisogno di tempi lunghi, mentre il
messaggio veicolato dal computer si propaga fulmineamente.
Per il Tribunale di Genova, si è in presenza di una vera e propria lacuna
legislativa, dal momento che non sarebbero perseguibili in Italia quelle azioni
diffamatorie consumate tramite internet, nella ipotesi in cui la diffusione del
messaggio sia partita dall'estero; e ciò anche nel caso in cui il provider sia
italiano. Ed invero, fatta salva la ipotesi di concorso nel reato, quest'ultimo
non è responsabile del contenuto dei di messaggi trasmessi.
Osservano
ancora i giudici del Riesame che non è prevista deroga ai comuni criteri di
attribuzione della giurisdizione.
Infatti
il tetto sanzionatorio dell'articolo 595 C.p. rende inapplicabili le
disposizioni degli articoli 7 e 10 C.p. (in tema di reati commessi all'estero)
mentre, per altro verso, manca una norma derogatoria della competenza come
quella prevista dall'articolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223, che, come è noto,
stabilisce che, in materia di diffamazione televisiva o radiofonica, foro competente
è quello del luogo della persona offesa.
Conseguentemente, si legge nel provvedimento impugnato, nel caso di
diffamazione "a mezzo internet", se la diffusione è avvenuta fuori
dai confini dello Stato italiano, anche la consumazione deve ritenersi avvenuta
all'estero. Questo perché la diffamazione si consuma, secondo quanto si legge
nel provvedimento impugnato, nel momento in cui si verifica la diffusione della
manifestazione offensiva diretta a più persone e, in caso di manifestazione
separata, alla seconda persona. Quindi, quando il messaggio è stato diffuso su
sito internet, benché esso sia leggibile (anche) in Italia, ciò non significa
che parte della condotta si sia necessariamente verificata sul nostro
territorio nazionale. Si tratta, infatti, scrive il giudice a quo, di reato
istantaneo ed in Italia si è verificata solo parte della diffusione, se non la
mera percezione; in tale momento (percezione da parte dell'interessato) si
verifica il danno, ma non si consuma, secondo il Riesame, il reato, in quanto
gli elementi costitutivi della fattispecie sono già tutti presenti.
L'assunto è errato.
Va innanzitutto chiarito che la possibilità di dare applicazione alla legge
penale italiana dipende essenzialmente dalla concreta formulazione delle singole
norme incriminatrici, strutturate, di volta in volta, come reati commissivi od
omissivi, di danno o di pericolo, di pura condotta o di evento, ecc.
La diffamazione, contrariamente a quello che il Riesame e lo stesso PM
ricorrente affermano, è un reato di evento, inteso quest'ultimo come
avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di
costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico,
consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della
espressione offensiva. Pertanto è sicuramente in errore il ricorrente quando, a
proposito, appunto, della percezione, scrive che essa è elemento costitutivo
della condotta; in realtà la percezione è atto non certamente ascrivibile
all'agente, ma a soggetto diverso, anche se - senza dubbio - essa è conseguenza
dell'operato dell'agente.
Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio
offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che
siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa. Sul punto,
ha avuto modo di pronunziarsi, sia pure implicitamente, la giurisprudenza di
questa Corte (Asn 199908118 - Rv 214128; Asn 199202883 - Rv 189928; Asn
198100847 - Rv 147558; Asn 198100847 - Rv 147405).
Per di più, nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite internet, l'evento
appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben differenziato dalla
condotta.
Ed
invero, in un primo momento, si avrà l'inserimento "in rete", da
parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o delle immagini denigratorie, e,
solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore, giorni ecc.), i
terzi, connettendosi con il "sito" e percependo il messaggio,
consentiranno la verificazione dell'evento. Tanto ciò è vero, che, nel caso in
esame sono ben immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica perché,
in ipotesi, per una qualsiasi ragione, nessuno "visita" quel
"sito"), sia il reato impossibile (l'azione è inidonea, perché, ad
esempio, l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente
gli consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non
è masi stato immesso "in rete").
Orbene,
l'articolo 6 Cp, al comma secondo, stabilisce che il reato si considera
commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia verificata, in
tutto, ma anche in parte, l'azione o l'omissione, ovvero l'evento che ne sia
conseguenza. La cosiddetta teoria della ubiquità, dunque, consente al giudice
italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio
nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si
sia verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato
all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà
punitiva dello Stato italiano.
A tanto consegue che l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al medesimo
tribunale, che, per il nuovo esame, dovrà fare applicazione del principio di
diritto sopra riportato, verificando innanzitutto se la condotta o l'evento del
reato di diffamazione si siano verificati sul territorio nazionale; trattiene
quindi le necessarie conseguenze in tema di giurisdizione, si determinerà in
ordine al gravame interposto dal PM avverso il provvedimento del Gip del 13 maggio
2000.
PQM
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Genova per
nuovo esame.
Roma, 17 novembre 2000
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