STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
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informatici
Corte di Cassazione, Sez. III penale
Sentenza
10 - 28 novembre 2011, n. 44065
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
CIRO PETTI - Presidente -
Dott.
ALFREDO TERESI - Consigliere -
Dott.
ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere -
Dott.
SILVIO AMORESANO - Consigliere -
Dott.
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere –
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da
XXX
avverso
la sentenza n. 1513/2008 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE del 20.12.2010
Visti
gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita
in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito
il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis
che ha concluso per il rigetto del Ricorso
Udito,
per la parte civile, l‘Avv YYYYY
Udito
il difensore
RITENUTO
IN FATTO
1.
- Con sentenza: del 20 dicembre 2010, la Corte d'appello di Trieste ha
confermato la sentenza dei Tribunale di Pordenone del 14 marzo 2008, con la
quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.
600-ter, terzo comma, c.p., per avere divulgato mettendolo a disposizione degli
altri utenti del web, materiale pornografico prodotto con protagonisti minori
degli anni 18, consentendo a chiunque fosse in quel momento collegato al
servizio di file sharing di scaricare l'anzidetto
materiale pedopornografico.
La
responsabilità penale dell'imputato è stata ritenuta sussistente sulla base dei
risultati di indagini svolte dalla polizia postale, la quale si è connessa per
rilevare la lista di utenti collegati alla rete Internet e condividenti,
tramite un sistema peer to peer,
file rispondenti alla ricerca di immagini di contenuto pedopornografico
attraverso parole chiave dei tipo “pedo" o "YR", eventualmente
accompagnate da indicazioni relative all'età dei soggetti ritratti Tale
procedura aveva consentito di cogliere quali utenti fossero in rete in una
determinata fascia oraria per condividere file di contenuto pedopornograñco,
e tra questi era stato individuato il nickname Matteo, nella cui cartella di
condivisione era stato trovato un file contenente un'immagine dal contenuto
chiaramente pedopornografico, sia per le caratteristiche della stessa, sia per
la sua etichettatura "11 (riferito all'età) YR Emily". Quanto alla
volontarietà della condivisione dell'immagine in rete, questa è stata desunta
dalle caratteristiche del programma di condivisione utilizzato, che imponeva a
colui che si collegava la creazione di una cartella di condivisione e la
consapevolezza che, una volta scaricati, i file sarebbero stati divulgati. In
una perquisizione svoltasi circa nove mesi dopo l'acquisizione dell'immagine
incriminata, la polizia postale aveva ritrovato nel cestino del computer, che
si trovava nella camera dell'imputato, altre immagini contenuto
pedopornografico.
2.
- Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore, chiedendone l'annullamento e lamentando, in primo luogo, la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto gli
elementi indiziari utilizzati ai fini della prova per l'individuazione
dell'imputato quale autore del fatto sarebbero mere congetture. In particolare:
a) quanto allo usernameme “Matteoptr"
o ai nickname "Matteo” usato per l'accesso al servizio di file sharing "Kazaa", la
corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che nel nucleo familiare
dell'imputato esistono altri soggetti che avrebbero facilmente potuto
utilizzare il computer in questione; b) quanto all'orario della connessione,
cioè le 15:38 di un giorno lavorativo, esso non consentirebbe alcuna
presunzione relativa al fatto che i genitori dell'imputato fossero intenti in
attività lavorative, trattandosi di un artigiano, per definizione privo di
orario, e di una casalinga; c) quanto alla tipologia dei programma,
particolarmente utilizzato dei giovani per lo scambio di fare attraverso la
rete, essa non proverebbe nulla, perché il fenomeno della pedopornografia
è oramai diffuso anche fra i giovanissimi, tanto che sarebbe potuta essere
stata la sorella dell'imputato, di 13 anni all'epoca dei fatti, a scaricare il
file in questione; d) il fatto che al momento della perquisizione, svoltasi
circa nove mesi dopo la connessione illecita, siano stati trovati nell’hard disk
del computer, seppure nel cestino, altre immagini a contenuto pedopornografico
non proverebbe nulla, sia perché la presenza delle immagini nel cestino
escludeva la volontà di mettere in condivisione con altri utenti, sia perché il
computer ere utilizzato potenzialmente da tutti gli appartenenti alle famiglia.
Le
difesa lamenta, in secondo luogo, la manifesta illogicità della motivazione in
relazione al dolo, perché la Corte d’appello ha contraddittoriamente affermato
che la diffusione di una sola immagine dal contenuto illecito avrebbe potuto
essere avvenuta nella fase di semplice download, nell’ipotesi in cui il
programma fosse stato così preventivamente impostato, cioè con la messa in
condivisione simultanea a seguito dello scarico del file da internet. Precisa
la difese che tali circostanze avrebbero potuto essere valutate dalla Corte
d'appello nel senso di escludere la consapevolezza dell'avere scaricato un file
a contenuto illecito e, soprattutto, della sua diffusione sulla rete.
Si
lamenta, in terzo luogo, il difetto di motivazione della sentenza impugnata in
relazione alla circostanza che dall’esame del file si potesse desumere,
senz'ombra di dubbio, il contenuto osceno della foto e la minore età della
persone ritratta. L'imputato avrebbe infatti preso visione di un'immagine
diversa, perché molto più piccola, rispetto a quella ricavata dalla polizia
postale attraverso l'ingrandimento, tanto che la corte d’appello avrebbe
ricavato in via congiunturale la natura illecita della foto dalla sua
etichettatura.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
3.
- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1.
- Il primo motivo di doglianza - con cui si deduce le contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, in quanto gli elementi indiziari utilizzati
ai fini della prova per l’individuazione dell’imputato quale autore del fatto
sarebbero mere congetture - è infondato.
La
sentenze censurata reca, intatti, una motivazione complete e coerente sul punto
dell'ascrivibilità del download e della detenzione
dei file incriminati all’imputato, perché evidenzia, quali elementi decisivi,
lo username e il nickname, formati con la parola "Matteo" nome
dell'imputato, e soprattutto la presenza del computer in camera sua all’atto
delle perquisizione; presenza segnalata agli inquirenti dallo stesso imputato.
3.2.
- Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia il
difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla circostanza
che dall’esame del file si potesse desumere, senza ombra di dubbio, il
contenuto osceno delle foto e le minore età della persona ritratta.
Correttamente,
infatti, la sentenza censurata evidenzia che, al di là della maggiore o minore
nitidezza dell'immagine, legata alle sua dimensione, il file aveva una denominazione
tale da riferirsi inequivocabilmente ad un soggette minorenne di sesso
femminile. A ciò deve, peraltro, aggiungersi che la presenza di foto dello
stesso tipo nel cestino del computer è elemento che conferma la consapevolezza,
in capo all'imputato, dell'illiceità delle immagini scaricate.
3.3.
- Il secondo motivo di impugnazione - con cui si lamenta che la Corte d’appello
non ha considerato le circostanza che la diffusione di una sola immagine del
contenuto illecito avrebbe potuto essere avvenuta nella fase di semplice
download, così dovendosi escludere le consapevolezza delle diffusione sulla
rete di un file a contenuto illecito - è fondato.
Come
evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, affinché sussista il dolo del
reato di cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p., occorre che sia provato che il
soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale
pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo,
diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori
rispetto al mero uso di un programma di file sharing.
Va ricordato, infatti, che l'art. 600-ter, comma 3, c.p. punisce, tra l'altro,
chiunque «con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga,
diffonde o pubblicizza» il materiale pedopornogafico.
Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza
delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo
a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete
modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti
e che, nello smesso tempo, soddisfino l'esigenza di contrastare efficacemente
una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di
materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere
soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non
avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere
materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri)
programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di
fatto la scomparsa di programmi del genere. Del resto, le due suddette esigenze
ben possono essere entrambe soddisfatte perché, con indagini adeguate, è possibile
accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello
di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti. Une
diversa interpretazione, secondo cui la semplice volontà di procurarsi un file
illecito utilizzando un programma tipo Emule o simili, implicherebbe, dl per se
stesse e senza altri elementi di riscontro, sempre e necessariamente anche la
volontà di diffonderlo (solo in considerazione delle modalità di funzionamento
del programma e del fatto che questo permette l'upload anche senza alcun
intervento di un soggetto che concretamente metta il file in condivisione),
porterebbe a configurare una sorta di presunzione iuris
et de iure di volontà di diffusione o una sorta di responsabilità oggettiva,
fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il file, il soggetto sta
usando un determinato programma di condivisione e non un programma o un metodo
diversi. (Sez. III 12 gennaio 2010, n. 11082; Sez.
III, 7 novembre 2008, n. 11169).
Venendo
al caso in esame, deve rilevarsi che, da quanto emerge dalla descrizione del
fatto contenuta nella sentenza censurata, l'imputato ha sicuramente commesso la
condotta prevista e punita come reato dall’art. 600-quater cod. pen., essendosi consapevolmente procurato (scaricandone uno
da altri utenti attraverso il programma Kazaa) ed
avendo consapevolmente detenuto file pedopornografici. La Corte d’appello ha
pero qualificato il fatto ai sensi dell’art. 600-ter, comma 3, invece che ai
sensi dell’art. 600-quater cod. pen.; e ciò, sulla
base della sola circostanza che l’imputato stava utilizzando il programma di
file sharing Kazaa, ossia
ravvisando in sostanza nell'utilizzazione di tale programma una sorta di
responsabilità oggettiva.
Tale
qualificazione appare, dunque, erronea, perché, come si e già osservato, la
pronuncia censurata ha sostanzialmente ritenuto che la sola condotta di essersi
procurato i file pedopornografici mediate la utilizzazione di un programma di
condivisione integri il reato di divulgazione del materiale, a prescindere
dalla sussistenza di ulteriori specifici elementi in tal senso.
4.
- Ne deriva che la fattispecie per la quale è stata riconosciuta la responsabilità
penale dell'imputato deve essere riqualificata come violazione dell’art.
600-quater c.p. e che la sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere
annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena applicabile.
Riqualificato
il fatto come violazione dell’art. 600-quater c.p., annulla la sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste per la
determinazione della pena. Rigetta nel resto.
Cosi
deciso in Roma, il 9 novembre 2011
Depositata
in Cancelleria il 28 novembre 2011
*) La presente
sentenza è tratta dal sito http://curia.europa.eu
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
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