STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
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Corte di Cassazione, Sez. III penale
Sentenza
12 gennaio – 2 febbraio 2012, n. 4443
(Non è reato pubblicare sul web annunci
di escort - non
integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la mera pubblicazione degli annunci
pubblicitari delle prostitute sul proprio sito – attività simile a quella svolta da quotidiani che pubblicano annunci
pubblicitari del genere solitamente considerata come un normale servizio
svolto a favore della persona che svolge il meretricio e non della
prostituzione)
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
(Presidente De Maio –
Relatore Gazzara)
Il
Gup presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del
13.05.2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M. N. colpevole del
reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 3 co. 2 n. 8, e 4, co. 1, n. 7, legge 75/1958,
perché, in concorso di volontà e/o azione con il gestore di “B”, il quale
tollerava la pubblicazione sull’omonimo sito di annunci prodromici alla
prostituzione, agevolava e/o favoriva l’esercizio della prostituzione, e lo
condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa,
sostituendo la pena detentiva inflitta con quella di anni due di
semidetenzione, con applicazione delle pene accessorie.
La
Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti
dal Procuratore Generale sede e dalla difesa dell’imputato, concesse al M. le
attenuanti generiche, escluso l’aumento per la recidiva, ha rideterminato la
pena in anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ha ridotto la durata
delle pene accessorie ad anni 2, con concessione della sospensione condizionale
della pena, con conferma nel resto.
Propone
ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
-
erronea applicazione dell’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58, in quanto la condotta
posta in essere dal prevenuto non può ritenersi concretizzante il reato
contestato;
-
illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58 in relazione
agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
Il
ricorso, quanto al primo motivo, è fondato.
Osservasi che le ragioni poste a sostegno della
censura mossa si rivelano meritevoli di accoglimento: l’imputato si limitava a
telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro
le “top list” o c.d. “risalite”, dopo essersi fatto inviare dalle interessate
per email il materiale (fotografie delle inserzioniste).
Orbene,
questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass.
18/3/2009, n. 26343) che nel caso in cui il soggetto imputato si sia limitato a
pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel suo sito web, potrebbe
tale attività essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che
pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerata come un
normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non
della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del
reato di cui all’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58.
Di
contro, può ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui alla
attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e
prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della
donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più
allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti,
cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi,
sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione
organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.
Il
M., come anche rilevato dalla stessa Corte distrettuale, non ha compiuto alcuna
di queste attività essendosi limitato a ricevere l’annuncio, corredato dalle
foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un
semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.
L’accoglimento
del primo motivo è assorbente della questione di legittimità costituzionale
sollevata con l’ulteriore censura.
Questo
Collegio, quindi, ritiene di potere affermare che nel caso in esame il fatto
non sussiste, con la conseguenza che la pronuncia impugnata va annullata senza
rinvio.
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