STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di
Lupo, 19 - 40123 BOLOGNA
Sentenza
24 aprile 2002 n. 15509
della
Corte di Cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA N. 15509/2002
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 5.12.1994 il P.M. presso il Tribunale di Ravenna, atteso che vi era
fondato motivo per ritenere che sulla persona o presso l'abitazione di <K.
D.> potessero essere conservate cose pertinenti ai reati oggetto del
procedimento n. 1469-1994 (concorso in falso in bilancio continuato
relativamente alla <T. P.> di Ravenna per gli anni 1991, 1992, 1993),
disponeva la perquisizione personale e locale nei confronti del <K.>,
indagato per il detto reato, con conseguente sequestro, ai sensi dell'art. 252
c.p.p., di quanto rinvenuto e ritenuto pertinente alle indagini in corso. La
perquisizione e il sequestro venivano eseguiti il 6.12.1994 e il sequestro
veniva convalidato con decreto del P.M. di Ravenna il 7.12.1994.
Con ordinanza 22.12.1994 il Tribunale di Ravenna rigettava la richiesta del
<K.> di riesame del suindicato decreto di perquisizione e sequestro,
rilevando che nella specie era stato rispettato il disposto dell'art. 247
c.p.p. in quanto era stato precisato il fatto storico oggetto di indagini e
"il vincolo pertinenziale tra la cosa e il reato appariva, ex se, dal
titolo contestato in rapporto al materiale oggetto di sequestro" (floppj
disk, lettere e fax, rinvenuti, tra l'altro, nell'abitazione stessa
dell'indagato). L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo la
declaratoria di illegittimita' dell'ordinanza del Tribunale della liberta' di
Ravenna e la restituzione del materiale sequestrato al legittimo proprietario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorso il <K.> denunzia l'erronea ed illegittima
applicazione degli artt. 247, 252 e 253 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett.
b) c.p.p., e deduce che il decreto era privo della necessaria motivazione
prescritta dalla legge, in quanto mancava l'indicazione del fatto storico
ascritto ad esso ricorrente e dei necessari riferimenti di tempo, di luogo e di
azione idonei a configurare la presunta condotta criminosa ed era indicata
soltanto la fattispecie legale.
Peraltro, non solo non era precisato il fatto storico, ma dagli atti non
emergeva in alcun modo il vincolo pertinenziale tra le cose oggetto di
sequestro (Personal computer, floppj disks, lettere, fax e rubriche personali
rinvenuti nell'abitazione e nell'ufficio dell'indagato) e i reati ipotizzati,
vincolo che costituisce elemento indispensabile per poter procedere a sequestro
conseguente a perquisizione. La prova migliore dell'assenza di tale vincolo
pertinenziale si traeva dal verbale 20.12.1994 della squadra di P.G. della
Guardia di Finanza, dal quale risultava che erano stati rinvenuti solo
programmi applicativi e sistemi operativi, quindi, come si leggeva in tale
verbale, elementi "non interessanti ai fini delle indagini".
I motivi di ricorso sono fondati.
Va in proposito considerato che il sequestro probatorio, al pari della
perquisizione, postula la sussistenza di concrete esigenze probatorie. Solo
nell'ambito del thema probandum previamente individuato ha senso la ricerca di
un dato afferente a un reato. Nell'ipotesi in cui riguardi cose pertinenti al
reato, cose che, peraltro, non sono sempre necessarie per l'accertamento dei
fatti, il sequestro probatorio inserito, nel nuovo codice di rito, nel titolo
relativo ai mezzi di ricerca della prova e diretto all'accertamento dei fatti
deve essere, quindi, adeguatamente motivato con riguardo alla ritenuta
sussistenza delle concrete esigenze probatorie, con riferimento, cioe',
alla"pertinenza"probatoriadellecose sequestrate in relazione alle
quali vanno indicati gli elementi di fatto specifici e concreti che
giustificano il provvedimento. E' appena il caso di rilevare che l'interessato,
ove ignori i precisi motivi, le particolari esigenze probatorie e il nesso
strumentale con riferimento alla finalita' probatoria che hanno determinato la
perquisizione e il sequestro, desumibilidalle indicazioni che lo stesso deve
contenere, viene ad essere privato del diritto di difesa in ordine al
provvedimento adottato nei suoi confronti.
Attraverso la motivazione si verifica l'esistenza delle esigenze probatorie su
cui si fonda il provvedimento, per stabilirne la legittimita' e al fine di
escludere che la perquisizione, in difetto di nesso strumentale con l'attivita'
criminosa, diventi mezzo di acquisizione della "notitia criminis" e
il sequestro penale della cosa pertinente al reato possa servire per
raggiungere scopi diversi da quelli probatori, cioe' per finalita' di cautela
sostanziale o di prevenzione, tutelate da altre norme, inpresenza di altre
condizioni.
Il provvedimento adottato nella specie non e' motivato ne' sotto il profilo del
collegamento tra res e reato, ne' dal punto dl vista dell'evidenza della sua
necessita', non essendo state indicate le finalita' che si intendevano
perseguire con il provvedimento. In particolare, manca la necessaria
motivazione sulle esigenze probatorie poste a base del detto
provvedimento,cheviene giustificato con il richiamo fatto dal Giudice di merito
al reato oggetto di indagini, del quale viene sottolineata la rilevanza.
Osserva la Corte che il richiamo al titolo del resto non puo' sostituire
l'indicazione delle concrete esigenze probatorie che giustificano una misura
restrittiva come quella a carico del ricorrente e costituiscono la motivazione
del provvedimento con cui viene applicata.
Indicando il reato non si dimostrano le esigenze probatorie, ma si fa soltanto
riferimento al presupposto per il sorgere di queste ultime, in relazione alle
finalita' di accertamento dei fatti contestati.
Sussiste, pertanto, il vizio di motivazione del provvedimento in esame, dedotto
dal <K.> con il ricorso proposto.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso Tribunale
di Ravenna per nuovo esame.