STUDIO LEGALE
Avv. STEFANO COMELLINI
via Bocca di Lupo,
19 -
40123 BOLOGNA
“Legge 7 marzo 2001, n. 62
Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai
fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto
editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere
filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia
ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto
di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi della
disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei
diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni
di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da
una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47
del 1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in
materia di trasparenza)
1. All’articolo 1 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali
quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite
nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa,
il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque
mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica,
radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione,
nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»;
b) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, purchè la partecipazione di controllo di dette società
sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone
fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del presente
articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione
d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249»;
c) al sesto comma, primo
periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;
d) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma
sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso
di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il
predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a
condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di
effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
internazionali».
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore
dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio
dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
l’importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all’articolo
26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali
quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle
testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è concesso
un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto
carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle
copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i
costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o
effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì
esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell’edizione diffusa nella
città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo
del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue.
Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate
superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in
proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore
editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e
7, nonchè il credito di imposta di cui all’articolo 8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per
le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito
denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in
conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati
da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse
finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo
dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le
somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui
all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi
dell’articolo 6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento
della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della
distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle
imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e
commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone
sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non
possono, comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi di cui
godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i
contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle
imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per
l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi
di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti
di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la
diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove tale quota
non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per
essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in
misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi
comprese quelle indicate nel primo comma dell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le spese
previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40
per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di
cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui
all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente
all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento
degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso
di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni
economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati
tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di lire
7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di
lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per
i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di
presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei
requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruità economica, nonchè dell’inerenza degli investimenti stessi
alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi
di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente
ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a)
finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono
altresì ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di
presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la
concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle
domande.
3. Le domande di concessione del
contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e
regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso
giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è
integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In
caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le
domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti.
Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno
successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto
capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma
1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio
ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme
eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi
all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni
dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto del settore,
iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la
corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la
congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa
beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della tipologia
dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la
corresponsione del contributo in un’unica soluzione, scontando al valore
attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di
interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi
di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente
ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le
seguenti caratteristiche:
a)
finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto
finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in
misura non superiore a lire 30 miliardi;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono
altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di
presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta
giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili,
i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è
effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di
cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito
dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli
obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle
spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi
di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente
articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ articolo 5,
comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la
presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle
emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti
e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è
soppresso il Comitato di cui all’articolo 32 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa
beneficiaria all’istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo
di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione
concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza
della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione
finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto
della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere
effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto
degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni
caso, consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo
concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla
base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore
alla somma da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di
prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti
di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è
riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta
di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo
di imposta in cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro
periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è
previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni
strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla
produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
riviste e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b) programmi
di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o
disgiuntamente:
1)
l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento
delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le
proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle
imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione delle strutture
produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2)
la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di
lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a
svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la
realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di
lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la
realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici
per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la
realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6)
l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività
produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non
concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso
di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile fino
al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono
determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite
le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al
comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di
applicazione delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero
per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di
contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo
dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione
all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui
al comma 1:
a) gli
editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di
elevato valore culturale e scientifico;
b) i
soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti
editoriali italiani all’estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui
al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei
contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e
le attività culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti
attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il
Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo
istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per
l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono
privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in
relazione alla popolazione residente;
b) nei casi
diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie
o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o
dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule
commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e
la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al
presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua
massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti
parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del
calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale
dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o
dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore
aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai
consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata,
ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per
cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per
bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri
d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni
esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo
dall’editore;
f) libri venduti su
prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno
venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate
esclusivamente ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di
attività di commercio elettronico.
4. Salva l’applicazione
dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri
possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il
100 per cento:
a) in occasione di
manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) in favore
di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o
centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per
corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di
collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via
preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le
compongono.
6. Salva l’applicazione
dell’articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
dell’articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i
libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può
superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni
previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di
ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco
dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le
deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. All’articolo 35 della legge 5
agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati,
ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma
citata.»;
b) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di
concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi
semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a
ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Art. 13.
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L’articolo 36 della legge 5
agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. – (Risoluzione del
rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per
le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di
integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta
alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro
mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati
dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni».
Art. 14.
(Esodo e prepensionamento)
1. L’articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Esodo e
prepensionamento). – 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con
l’esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è
data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di
cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori
poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far
valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali
di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione
per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono
riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i
giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati
almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico
dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto
interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva a
carico dell’INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età,
l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla
differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma
restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non
sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme
sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della
maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei
guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica
una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi
versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella
contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente
terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione».
2. La normativa prevista dai commi
primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal
comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti
dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che
abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di
intervento di cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15.
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale
dei giornalisti)
1. È istituito, per la durata di
cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti.
Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto
Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è
destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti
professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da
imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione
nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito
dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di
sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una
anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente
articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti
individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione
professionale per indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi
mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire
20 milioni;
b) progetti,
concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire
l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È erogata a
ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento
tabellare minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle
imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno, anche
al di fuori del settore dell’informazione, dei giornalisti dipendenti.
L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo
certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti
le nuove occasioni di lavoro proposte nell’ambito del progetto, una indennità
pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza.
5. Per le finalità di cui al
presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è
autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 16.
(Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione
al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle
pubblicazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
E TRANSITORIE
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno
2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l’anno
2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001, lire 41,6
miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire
20,5 miliardi per l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
(Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2002,
i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali
quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le
cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti
requisiti:
a) siano costituite come
cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino
la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno
precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal
bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma
statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di
riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia
diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della
tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per
quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui
almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola
regione;
f) le testate nazionali che
usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l’intero
bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di
una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto
dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta
in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura,
prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di
riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla
presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui
maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali
non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla
presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2
del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese
editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e
g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda
i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società
abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche
ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui
all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416».
Art. 19.
(Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
1. All’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta
la seguente:
«e-bis)
acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta
delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli
istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale
opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi
prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli
studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle
scuole».
Art. 20.
(Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si
applicano l’ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente
alle modifiche apportate dall’articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13
e 14 dell’articolo 3 della medesima legge.
Art. 21.
(Disposizione transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54
della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono
rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria –
Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un
parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui
allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri
sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi
previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della
legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.