STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
PARERE
DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
DEL 2 OTTOBRE 2000
Il C d. O rileva che i quesiti posti a
proposito di "internet" sempre più frequentemente negli ultimi mesi,
si riferiscono a due ipotesi da tenere distinte:
1) apertura di un "sito internet
"da parte di colleghi;
2) offerta di consulenza c.d. "on
line".
Quanto al primo punto, il Consiglio si è già
espresso con il parere approvato nella seduta del 20 febbraio 1997, che viene
riconfermato.
In relazione a quanto si è potuto osservare
su internet in questi ultimi anni, il Consiglio ritiene per altro opportuno di
ribadire alcuni punti, che sembrano non essere stati tenuti nella dovuta
considerazione da parte dei colleghi, ed in particalare:
A) non può essere consentita l'indicazione
nominativa dei clienti, neppure nel caso esista il loro consenso;
B) quanto alle "specializzazioni",
si ricorda che non può il collega auto- attribuirsi qualificazioni positive,
che non derivino da titoli di Studio (laurea) o di carriera universitaria
(titolare di cattedra in materla giuridica).
E' consentito al collega indicare i settori
del diritto, nei quali opera prevalentemente (esempio: civile, penale,
amministrativo, tributaria, fallimentare, diritto del lavoro, eccetera),
evitando per altro una elencazione di tutto la scibile e di tutte le
"materie", che costituirebbe vanteria reclamistica da evitare.
Assai più delicato il problema, di cui al
punto due, anche perché esso si riferisce ad una situazione esplosa negli
ultimi anni ed in relazione alla quale non è possibile trovare una specifica
disciplina nel codice deontologico né specifiche decisioni o pareri da parte
del Consiglio dell'Ordine, che non può, peraltro - di fronte alle legittime
richieste dei colleghi - non affrontare il problema.
Per risolverlo, è da tenere presente
innanzitutto che caratteristica di internet è l'aver creato un vero e proprio
"luogo di incontro", cui ciascuno può accedere tramite il proprio
computer, ricercando non solo la notizie che gli interessano (proprio a tal
fine il Consiglio dell'Ordine di Milano ha da poco istituito un proprio sito,
ricco di notizie utili per i colleghi), ma può anche contattare, interloquendo
via e-mail, quei soggetti che già conosce o che, mai prima visti o sentiti,
appaiono comunque avere da offrire qualcosa (che può essere un bene, così come
un servizio) di suo interesse, ma tale contatto, così come l'eventuale
successivo negozio ehe ne derivi (sia esso di
compravendita, di mandato, di consulenza professionale) deriva sempre da una
iniziativa dell'utente: sotto questo punto di vista, da ritenersi essenziale,
il C.d.0. ritiene che l'offerta di consulenza "via internet" debba
essere tanuta distinta dalla pubblicità vietata dal
Codice Deontologico, in quanto la pubblicità prevede una esibizione del
prodotto, del servizio reclamizzato, tramite manifesto o tramite mezzi di
comunicazione di massa (giornali, radio, TV), esibizione che è imposta - spesso
(come negli spots televisivi) in modo disturbante - a
chi su quel veicolo cerca tutt'altro.
Sotto questo profilo, ritiene il C.d.O. che - una volta entrato in vigare
l'articolo 17 del c.d. - nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e
soprattutto di decoro professionale, che non possono subire variazioni nel
tempo, l'offerta di consulenze legali via internet non rappresenti qualcosa di
radicalmente diverso rispetto, ad esempio, all'invio - certamente
deontologicamente lecito nei limiti di cui si è già detto - di brochures, posto che anche queste non sono altro che una
vera e propria dichiarazione di disponibilità (e di volontà) del collega, che
le invia, ad essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria
consulenza.
Che poi quest'ultima avvenga
personalmente, a mezzo telefono, lettera, fax o e-mail, appare a
questo Consiglio assolutamente indifferente da un punto di vista deontologico.
Ritiene dunque il Consiglio che l'offerta di
consulenze on-line non rientri nell'ipotosi
disciplinate dall'art. 18 e dall'art. 19
del codice deontologico.
Resta invece da escludersi la possibilità di
consulenza da parte di Colleghi tramite "siti internet" gestiti da
terzi ("società di servizi", associazioni etc.).
Naturalmente deve, a maggior ragione, essere
scrupolosamente rispettata la dignità professionale e il divieto di
accaparramento di clientela. E dunque, da una parte devono essere evitate
"vanterie" sulla rapidità o qualità della consulenza, sulle
percentuali di vittorie delle cause, così come ogni "garanzia di
risultato" è da ritenersi vietata l'offerta di consulenze gratuite, ma
anche l'indicazione specifica delle tariffe che si intendono applicare, salvo
le stesse non si sostanzino in un semplice richiamo a quelle forensi in
vigore; caso per caso, potrà il collega, dopo essere stato contattato dal
potenziale cliente, concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di
determinazione dei suoi onorari.
Milano, 2 ottobre 2000