STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
Corte di Cassazione, Sex. V penale
Sentenza 16 luglio 2010 - 1 ottobre 2010, n. 35111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
1)
XXXX
avverso
la sentenza n. 3691/2008 della Corte d’Appello di Milano del 25/09/2009
visti
gli atti, la sentenza e il ricorso
udita
in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Maurizio Fumo
udito
il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto
come reato dalla legge, udito il difensore avv. G. Ursini, in sost.ne dell’avv.
G. E. Vigevano, che, illustrando i motivi del
ricorso, si e’ associato alle conclusioni del PG,
osserva quanto segue.
La
Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in riforma della pronunzia
di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione a carico di XXXX, imputato del reato di cui all’art. 57 cp; ha confermato le statuizioni civili in favore delle
costituite parti civili, YYYY e ZZZZ.
XXXX era direttore
del periodico telematico WWW, sul quale risultava pubblicata una letera ritenuta diffamatoria nei confronti del ministro
della Giustizia (YYYY) e del suo “consulente per l’edilizia penitenziari<”
(ZZZZ).
Ricorre
per cassazione il difensore dell’imputato e deduce:
1)
difetto di motivazione, sua contraddittorieta’ e illogicita’ in ordine alla esistenza della prova della
sussistenza del fatto.
Nel
corso del dibattimento, l’imputato sostenne e dimostro’
come fosse possibile e facile ottenere una pagina “a stampa” di un giornale
telematico, non corrispondente all’originale.
Egli
ebbe a dichiarare, che, informato della querela proposta dal YYYY e dal ZZZZ, esegui’ un controllo nell’archivio informatico del
giornale, non rinvenendo la lettera in questione.
Detta
lettera dunque non esiste nell’originale del documento informatico ed e’ stata evidentemente “prodotta”, con il sistema c.d.
“taglia e incolla” da ignoto autore. Sarebbe stato facile per gli inquirenti
verificare l’autenticita’ della lettera (scil. il suo
effettivo inserimento nel “numero” del quotidiano on line cui apparentemente si’ riferisce), disponendo, innanzitutto, il sequestro del
“sito”, e quindi incaricando una persona esperta di accertare se esso conteneva
lo missiva in questione e incaricando quindi un un PU
o un notaio di certificare l’esito dell’accertamento. E’ talmente semplice
creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di
prova (lo pagina stampata, asseritamene “estratta” dal web) non puo’ ritenersi ammissibile, perche’
il documento e’ di incerta paternita’.
In tal senso d’altra parte si sono orientate le sezioni civili della S.C. (Cass sez. lav. 16.2.2004 n. 2912).
Fatta
tale premessa, l’imputato ebbe ad affermare che, se effettivamente le lettera
de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non avrebbe
potuto fare che presentare le sue scuse alle parti civili. Ebbene, lo Corte
milanese, equivocando sul senso delle parole, ha ritenuto che tale
affermazione, meramente congetturale, fosse una ammissione di responsabilita’.
2)
violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 57 cp
e carenze dell’apparato motivazionale.
Il
dettato dell’art 57 cp non e’
applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e lo sua ratio
fanno riferimento al concetto di “stampa”, concetto nel quale non puo’ essere ricompresa l’informazione on line. Ne’ puo’ pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi,
evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi.
D’altra parte, il solo fatto che siano state presentate piu’
proposte di legge per estendere lo portata dell’art 57 cp
anche al direttore di un giornale telematico, rappresenta ulteriore riprova del
fatto che, allo stato, al predetto direttore non e’
attribuita alcuna posizione di garanzia. Cio’ a voler
poi trascurare che il delitto ex art 57 cp e’ fattispecie colposa e dunque andrebbe individuato un
qualche profilo di colpa da attribuire al XXXX; altrimenti ci si troverebbe
nell’ambito della responsabilita’ oggettiva, ritenuta
ormai costituzionalmente incompatibile.
Tanto
premesso, osserva il Collegio che la censura sub 2) deve necessariamente essere
esaminata per prima in quanto con essa si nega in radice che lo condotta in
ipotesi addebitata al XXXX sia riconducibile a una fattispecie astratta di
reato: quella appunto ex art 57 cp.
La
censura e’ fondata.
L’art.
57 cp punisce, come e’
noto, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite lo
pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. Il
codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a
tutti gli altri mezzi di pubblicita’ (art.595 comma
III cp.) e l’art. 57 si riferisce specificamente alla
informazione diffusa tramite la “carta stampata”. La lettera della legge e’ inequivoca e a tale conclusione porta anche
l’interpretazione “storica” della norma.
In
dottrina e in giurisprudenza si e’ comunque discusso
circa la estensibilita’ del concetto di stampa,
appunto agli altri mezzi di comunicazione. E cosi’
una risalente pronunzia ha escluso che fosse assimilabile al concetto di
stampato lo videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con
mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall’art. 1 della
legge 47/48.
D’altra
parte, e’ noto che la giurisprudenza ha concordemente
negato (ad eccezione della sentenza n.
12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al
direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art.
57 cp stante
lo diversita’ strutturale tra i due differenti mezzi
di comunicazione (fa stampa, da un lato, lo radiotelevisione dall’altro) e lo
vigenza nel diritto penale del principio di tassativita’.
Analogo
discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda
la assimilabilita’ di internet (rectius
del suo “prodotto”) al concetto di stampato.
L’orientamento
prevalente in dottrina e’ stato negativo, atteso che,
perche’ possa parlarsi di stampa in senso giuridico
(appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due
condizioni che certamente il nuovo medium non realizza:
a)
che vi sia una riproduzione tipografica (prius),
b)
che il prodotto di tale attivita’ (quella
tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere
effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).
Il
fatto che il messaggio internet (e dunque anche lo pagina del giornale
telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione
della mera eventualita’, sia oggettiva, che
soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi
trasmessi via internet sono “stampabili”: si’ pensi
ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla
circostanza che, in realta’, e’
il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di
riprodurre a stampa lo “schermata”.
E
se e’ pur vero che la “stampa” -normativamente
intesa-ha certamente a oggetto, come si e’ premesso,
messaggi destinati alla pubblicazione, e’ altrettanto
vero che deve trattarsi -e anche questo si e’
anticipato- di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.
Se
pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse
certamente non riproducono stampati (e’ in realta’ la stampa che -eventualmente- riproduce la
comunicazione, ma non la incorpora, cosi’ come una
registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del
fruitore - un messaggio, quello cinematografico appunto, gia’
diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo
il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).
Bisogna
pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneita’ della
telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui
interessa, rispetto alla stampa.
D’altronde,
non si puo’ non sottolineare che differenti Sono le modalita’ tecniche di trasmissione del messaggio a seconda
del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte
del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell’etere e percezione da
parte di chi si
sintonizza, nell’altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un
ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di
internet.
Ad
abundantiam si puo’
ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70
chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli
hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non
fossero al corrente
del
contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come e’ ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel
reato doloso e non certo ex art 57 cp).
Qualsiasi
tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo
caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.
Non
diversa e’ la figura del direttore del giornale
diffuso sul web.
Peraltro,
anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilita’ del direttore del giornale telematico, se
fosse stato d’accordo con l’autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe
per un articolo giornalistico). A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse
risultato anonimo.
Ma e’ del tutto
evidente- in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di
diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso
controllo ex art 57 cp, che come premesso, non e’ realizzabile da chi non sia direttore di un giornale
cartaceo.
Al
XXXX, tuttavia, e’ stato contestato il delitto
colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595 cp.
Sul
piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattivita’
(la possibilita’ di interferire sui testi che si
leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque
estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on
line.
Dunque,
accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilita’
normativamente determinata del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilita’ nel settore penale del procedimento
analogico in malam partem),
andrebbe considerata anche la problematica esigibilita’
della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare
sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa).
Da
ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse
ipotesi di estensione della responsabilita’ ex art 57
cp al direttore del giornale telematico (il che
costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale responsabilita’
non esiste), dall’altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal
ricorrente, e’ effettivamente intervenuto, negli
ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto.
Invero,
ne’ con la legge 7 marzo 2001 n. 62, ne’ con il gia’
menzionato D.Lsvo del 2003, e’
stata effettuata la estensione della operativita’
dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici,
essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali
on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo
per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perche’
possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha
chiarito il successivo D. Lgs.).
Allo
stato, dunque, “il sistema” non prevede lo punibilita’
ai sensi dell’art 57 c.p (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.
Rimanendo
pertanto assorbita la censura sub 1), deve concludersi che lo sentenza
impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto
non e’ previsto dalla legge come reato.
PQM
lo
Corte annulla senza rinvio lo sentenza impugnata perche’
il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
Cosi’ deciso in Roma, in data 16 luglio 2010.
Il
presidente
Giuliana
Ferrara
L’estensore
Maurizio
Fumo