| 
   STUDIO LEGALE Avv.
  STEFANO COMELLINI BOLOGNA  | 
 |
| 
   Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie  | 
 |
| 
   | 
  
   Marchio “forte": non c’è contraffazione se logo altrui è
  simile ma distinguibile  | 
 
| 
   La Suprema
  Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3118/15, si è espressa nuovamente sul
  tema della contraffazione del marchio. Breve
  (anche se sommaria) premessa: i “marchi forti” sono quelli che hanno spiccata
  originalità e notevole capacità distintiva e non hanno attinenza con il
  prodotto a cui si riferiscono;  i “marchi deboli”, invece, sono quelli
  che presentano una minore originalità e sono costituiti da una denominazione
  di uso comune del prodotto, lievemente modificata. Nel caso in
  oggetto, il giudice di merito aveva qualificato il logo della parte che aveva
  agito in giudizio (consistente
  nella lettera “V” inserita in una figura geometrica, per prodotti nel
  settore dell’abbigliamento ed accessori, firmati da un celebre stilista) - chiedendo la nullità della
  registrazione del marchio di controparte (consistente
  in una lettera “V” stilizzata inserita in un ovale costituito da una lettera
  “G”
  e utilizzato per contraddistinguere prodotti analoghi) - come marchio forte perché frutto di
  fantasia e in quanto tale dotato di maggiore incisività della tutela
  rispecchio ai marchi deboli. Tuttavia,
  il giudice, in seguito ad una valutazione globale delle caratteristiche
  grafiche e di forma dei due marchi, in ragione delle differenze che li
  rendevano distinguibili avendo
  riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale
  capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si
  tratta che, quando – come nella specie – di lusso, è una clientela
  verosimilmente selezionata e avveduta> ne aveva escluso la confondibilità
  (rigettando, quindi, la richiesta di nullità della registrazione del marchio
  di controparte). La Suprema
  Corte, confermando la sentenza del giudice di merito, rammenta che … per i marchi forti la contraffazione imputabile al
  marchio successivo e similare non
  viene meno
  non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando
  siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell’identità
  sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza
  l’attitudine individualizzante di quello anteriore (v. Cass. n.
  1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004).> Pertanto quando, per effetto delle varianti o
  modificazioni,
  il
  nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa
  titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un’altra l’uso di un
  marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità
  distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.> (Corte di
  Cassazione, sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015,
  n. 3118) (12 marzo 2016)  | 
 |
| 
   | 
 |
| 
  
   Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie  | 
 |