STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

“Inibitoria” nei confronti dell’ex CEO affinché non riveli a terzi i Segreti Aziendali (tutela del “Know How”)

 

 

Interessante il provvedimento del Tribunale di Catanzaro (ordinanza 9 ottobre 2003) con cui, in sede di reclamo ex art. 669 terdicies c.p.c., il Collegio ha accolto il ricorso d’urgenza di un’azienda (una S.p.A.) nella parte in cui si richiede di inibire all’ex Amministratore Delegato della stessa, la divulgazione dei segreti aziendali appresi, “in particolare delle ricerche svolte nella produzione di bitumi a basso coefficiente di penetrazione nonché nella utilizzazione dei risultati anche di marketing in tema di riutilizzo del polverino da riciclo di copertoni nella produzione di asfalto”.

 

Il Collegio, infatti, ha ritenuto sufficientemente provata, sulla base della documentazione in atti,” la particolarità del prodotto realizzato … e la necessità di proteggere il Know How aziendale”, riconducendo la tutela nell’ambito dell’art. 98 del Codice di Proprietà Industriale secondo il quale sono oggetto di tutela anche in via d’urgenza “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;  b) abbiano valore economico in quanto segrete;  c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.   2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.”

 

Considerato che il resistente (l’ex Amministratore Delegato) pochi giorni dopo le dimissioni presentò sul mercato (anzi, ai clienti della sua ex azienda) la prossima produzione, da parte di altra azienda, di un prodotto definito "uguale", il Tribunale ha riscontrato la sussistenza del “fumus boni iuris” (cioè l'apparenza della fondatezza del diritto), richiesto per la tutela cautelare, nonchè ritenuto che detto soggetto, tra l'altro competente in materia per la sua particolare formazione, “avesse, in sostanza, consentito ad altra impresa di avvantaggiarsi dei segreti aziendali della … S.p.A. …”

 

Pertanto, il Tribunale, accogliendo il reclamo ha ordinato all’ex Amministratore Delegato di “astenersi dal rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali segrete apprese nella sua qualità di consigliere delegato e/o dipendente e/o socio della società ricorrente e a questa unicamente appartenenti, inibendo altresì qualsiasi atto di concorrenza sleale da questi compiuto ovvero in atto e/o nell’imminenza del suo compiersi, in particolare con la trasmissione a terzi di segreti, di liste clienti e di rapporti commerciali, apprese e di proprietà della … S.p.A. con particolare riguardo alle informazioni inerenti la composizione chimica, le tecniche produttive, le applicazioni specifiche dei prodotti di … S.p.A.. …”

 

 (Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, ordinanza 9 ottobre 2013)

 

 

(30 maggio 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie